§ 98.1.29554 - D.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932.
Norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di procedura penale.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/10/1955
Numero:932


Sommario
Art. 1.      Per l'attuazione della norma di cui al capoverso dell'art. 220 del codice di procedura penale, le questure ed i comandi di legione o equiparati dell'arma dei carabinieri [...]
Art. 2.      Per l'allontanamento dalla sede o per la privazione dell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria dei dirigenti indicati nel precedente articolo, le [...]
Art. 3.      Il parere del procuratore generale presso la corte di appello, per la promozione degli ufficiali e degli agenti addetti ai servizi di polizia giudiziaria di cui all'art. [...]
Art. 4.      Ai fini delle notificazioni degli avvisi indicati negli articoli 304-ter e 304-quater del codice di procedura penale, il difensore dell'imputato, che non risieda nè [...]
Art. 5.      Se un'eccezione è dedotta per la prima volta dal difensore dell'imputato nella discussione finale, il presidente o il pretore può, in ogni caso, concedere nuovamente la [...]
Art. 6.      Il giudice di appello che dichiara la nullità della sentenza istruttoria, impugnata a' termini dell'art. 387 del codice di procedura penale, per essersi verificata una [...]
Art. 7.      Se il giudice di primo grado dichiara la nullità di atti diversi dalla sentenza di rinvio a giudizio, incorsa nella istruzione, provvede direttamente ai sensi dell'art. [...]
Art. 8.      La restituzione in termine ha per effetto la rinnovazione degli atti compiuti dopo il termine restituito
Art. 9.      La sottoscrizione dei motivi di impugnazione, trasmessi con il mezzo di raccomandata a' termini del terzo capoverso dell'art. 201, può essere autenticata anche dal [...]
Art. 10.      Il termine per ricorrere per cassazione contro il mandato o l'ordine di cattura o di arresto decorre dal giorno della consegna o della notificazione della copia del [...]
Art. 11.      Si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 550 e 551 del codice di procedura penale se, in seguito al ricorso proposto a norma dell'art. 263-bis o [...]
Art. 12.  [2]
Art. 13.      Il richiamo all'art. 131, contenuto nella prima parte dell'articolo 128 e nel terzo capoverso dell'art. 431 del codice di procedura penale, s'intende fatto all'art. 130 [...]
Art. 14.      Nella prima parte dell'art. 187 del codice di procedura penale alle parole "salvo quanto è disposto nella prima parte dell'art. 522" sono sostituite le parole "salvo [...]
Art. 15.      Il richiamo all'art. 280 del codice di procedura penale, contenuto nell'ultimo capoverso dell'art. 282, si intende fatto all'art. 281 dello stesso codice
Art. 16.      Il richiamo all'art. 382 del codice di procedura penale, contenuto negli articoli 421 e 482 dello stesso codice, vale anche per quanto concerne la facoltà di [...]
Art. 17.      Nel capoverso dell'art. 465 del codice di procedura penale alle parole "salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto" [...]
Art. 18.      Quando nelle leggi e nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice di procedura penale il richiamo s'intende fatto alle corrispondenti disposizioni [...]
Art. 19.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 98.1.29554 - D.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932.

Norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di procedura penale.

(G.U. 27 ottobre 1955, n. 249)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, che autorizza il Governo ad emanare le norme di attuazione e transitorie e di coordinamento della legge stessa con il codice di procedura penale e con le altre leggi;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Per l'attuazione della norma di cui al capoverso dell'art. 220 del codice di procedura penale, le questure ed i comandi di legione o equiparati dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, comunicano, entro il 31 dicembre 1955, al procuratore generale presso la corte di appello per ogni capoluogo di corte d'appello, di tribunale e di pretura, il nome ed il grado dell'ufficiale di polizia giudiziaria rispettivamente di pubblica sicurezza, dei carabinieri e della guardia di finanza che nella sede medesima esplica le funzioni di dirigente di ciascun servizio di polizia giudiziaria.

     Gli stessi organi comunicano inoltre al procuratore generale presso la corte di appello il nome ed il grado degli altri ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze dei rispettivi dirigenti.

     Le comunicazioni di cui alle disposizioni precedenti devono essere altresì fatte al procuratore della repubblica per i servizi di polizia giudiziaria istituiti nella sede del tribunale e in quelle delle preture dipendenti nonchè al pretore per i servizi istituiti nella sede della pretura.

     Salvo il disposto degli articoli 2 e 3, ogni variazione relativa ai suddetti ufficiali e agenti deve essere comunicata dall'amministrazione competente al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della repubblica e al pretore, in conformità delle disposizioni precedenti.

 

          Art. 2.

     Per l'allontanamento dalla sede o per la privazione dell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria dei dirigenti indicati nel precedente articolo, le amministrazioni dalle quali essi dipendono devono chiedere per iscritto il consenso del procuratore generale.

     Questi, nel più breve tempo possibile, lo concede o lo nega per iscritto. Il diniego è motivato.

 

          Art. 3.

     Il parere del procuratore generale presso la corte di appello, per la promozione degli ufficiali e degli agenti addetti ai servizi di polizia giudiziaria di cui all'art. 1, è richiesto per iscritto dalle amministrazioni dalle quali gli ufficiali e gli agenti dipendono. Dette richieste sono trasmesse al procuratore generale, il quale, nel più breve tempo possibile, esprime il proprio parere.

     Il parere negativo è motivato ed è comunicato, entro quindici giorni, a cura della segreteria della procura generale, anche all'interessato.

 

          Art. 4.

     Ai fini delle notificazioni degli avvisi indicati negli articoli 304-ter e 304-quater del codice di procedura penale, il difensore dell'imputato, che non risieda nè abbia domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui è in corso l'istruzione penale, deve eleggere domicilio o indicare un sostituto in detto luogo, entro tre giorni dalla comunicazione della nomina.

     Se il difensore non ha fatto l'elezione di domicilio nè ha indicato un sostituto, l'autorità giudiziaria procedente dispone che la notificazione sia eseguita presso il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, se questo ha sede nel luogo in cui si procede e, in mancanza, mediante deposito nella cancelleria o segreteria.

 

          Art. 5.

     Se un'eccezione è dedotta per la prima volta dal difensore dell'imputato nella discussione finale, il presidente o il pretore può, in ogni caso, concedere nuovamente la parola al pubblico ministero se ha già pronunciato le sue requisitorie, salva alla difesa la facoltà di replicare.

 

          Art. 6.

     Il giudice di appello che dichiara la nullità della sentenza istruttoria, impugnata a' termini dell'art. 387 del codice di procedura penale, per essersi verificata una delle nullità indicate nell'art. 185 dello stesso codice, procede direttamente a norma dell'art. 189 del codice predetto.

 

          Art. 7.

     Se il giudice di primo grado dichiara la nullità di atti diversi dalla sentenza di rinvio a giudizio, incorsa nella istruzione, provvede direttamente ai sensi dell'art. 189 del codice di procedura penale.

     Se la nullità di tali atti è dichiarata nel giudizio di appello o in quello di cassazione, si provvede rispettivamente ai sensi del primo capoverso dell'art. 522 e del n. 6° dell'art. 543 del codice di procedura penale.

 

          Art. 8.

     La restituzione in termine ha per effetto la rinnovazione degli atti compiuti dopo il termine restituito.

     Se la restituzione è concessa dal giudice di primo grado, per decadenza verificatasi nell'istruzione, il giudice stesso provvede alla rinnovazione degli atti.

     La medesima disposizione si applica, se la restituzione è concessa dal giudice di appello per decadenza verificatasi nel giudizio di primo grado o nell'istruzione.

 

          Art. 9.

     La sottoscrizione dei motivi di impugnazione, trasmessi con il mezzo di raccomandata a' termini del terzo capoverso dell'art. 201, può essere autenticata anche dal segretario del consiglio dell'ordine degli avvocati, presso il quale il difensore è iscritto.

 

          Art. 10.

     Il termine per ricorrere per cassazione contro il mandato o l'ordine di cattura o di arresto decorre dal giorno della consegna o della notificazione della copia del mandato o dell'ordine.

 

          Art. 11.

     Si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 550 e 551 del codice di procedura penale se, in seguito al ricorso proposto a norma dell'art. 263-bis o dell'art. 263-quater dello stesso codice, la cassazione annulla l'ordine o il mandato di cattura o di arresto [1] .

 

          Art. 12. [2]

 

          Art. 13.

     Il richiamo all'art. 131, contenuto nella prima parte dell'articolo 128 e nel terzo capoverso dell'art. 431 del codice di procedura penale, s'intende fatto all'art. 130 dello stesso codice.

 

          Art. 14.

     Nella prima parte dell'art. 187 del codice di procedura penale alle parole "salvo quanto è disposto nella prima parte dell'art. 522" sono sostituite le parole "salvo quanto è disposto nella prima parte e nel primo capoverso dell'art. 522".

 

          Art. 15.

     Il richiamo all'art. 280 del codice di procedura penale, contenuto nell'ultimo capoverso dell'art. 282, si intende fatto all'art. 281 dello stesso codice.

 

          Art. 16.

     Il richiamo all'art. 382 del codice di procedura penale, contenuto negli articoli 421 e 482 dello stesso codice, vale anche per quanto concerne la facoltà di impugnazione concessa al querelante.

 

          Art. 17.

     Nel capoverso dell'art. 465 del codice di procedura penale alle parole "salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto" sono sostituite le parole "salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste".

 

          Art. 18.

     Quando nelle leggi e nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice di procedura penale il richiamo s'intende fatto alle corrispondenti disposizioni modificate dalla legge 18 giugno 1955, n. 517.

 

          Art. 19.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1]  Comma così modificato dall'art. 20 della L. 12 agosto 1982, n. 532.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 5 agosto 1988, n. 330.