§ 98.1.29524 - D.P.R. 16 ottobre 1954, n. 1270 .
Apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di Giustizia e sulle decisioni dell'Alta Autorità della Comunità europea del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/10/1954
Numero:1270


Sommario
Art. 1.      Alle formalità previste dall'art. 92 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio provvede il Ministro per gli affari esteri
Art. 2.      Il Ministro per gli affari esteri può delegare, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, funzionari del proprio [...]


§ 98.1.29524 - D.P.R. 16 ottobre 1954, n. 1270 [1].

Apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di Giustizia e sulle decisioni dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

(G.U. 22 gennaio 1955, n. 17)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, concernente l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951;

     Visti gli articoli 44 e 92 del suddetto Trattato;

     Visti gli articoli 474 e seguenti del Codice di procedura civile;

     Visti gli articoli 153 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Alle formalità previste dall'art. 92 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio provvede il Ministro per gli affari esteri.

     A tal fine, verificata l'autenticità delle sentenze della Corte di Giustizia e delle decisioni dell'Alta Autorità comportanti obbligazioni pecuniarie, egli cura l'apposizione della formula esecutiva sui predetti provvedimenti a norma degli articoli 474 e seguenti del Codice di procedura civile e 153 e seguenti delle disposizioni per la sua attuazione.

 

          Art. 2.

     Il Ministro per gli affari esteri può delegare, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, funzionari del proprio Ministero per la verificazione dell'autenticità dei provvedimenti di cui all'art. 1 e per l'apposizione, in calce a tali provvedimenti, della formula esecutiva predetta.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1]  Abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 2 dicembre 1960, n. 1824.