§ 98.1.29466 - D.P.R. 2 dicembre 1951, n. 1556.
Integrazione della tabella, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:02/12/1951
Numero:1556


Sommario
Art. 1.      Alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è [...]


§ 98.1.29466 - D.P.R. 2 dicembre 1951, n. 1556.

Integrazione della tabella, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

(G.U. 14 gennaio 1952, n. 11)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;

     Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;

     Visto il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, concernente la tabella delle lavorazioni discontinue o di semplice attesa o custodia alle quali è inapplicabile il suddetto decreto n. 692;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è aggiunta la seguente voce n. 44:

     "Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità, accertato dall'Ispettorato del lavoro".

     ll presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.