§ 98.1.29461 - D.P.R. 30 luglio 1951, n. 760.
Modificazione della voce n. 4 della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/07/1951
Numero:760

§ 98.1.29461 - D.P.R. 30 luglio 1951, n. 760.

Modificazione della voce n. 4 della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

(G.U. 11 settembre 1951, n. 208)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;

     Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;

     Visto il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, concernente l'approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile il regio decreto-legge suddetto;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

     Decreta:

 

     La tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657(1), è così modificata nella voce n. 4:

     "n. 4. - Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continuativa), uscieri e inservienti.

     L'accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un'occupazione a carattere continuativo è fatto dall'Ispettorato del lavoro".