§ 98.1.29438 - D.P.R. 29 gennaio 1950, n. 231.
Modificazioni al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, concernente disposizioni sul conferimento dei posti di notaio.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/01/1950
Numero:231


Sommario
Art. 1.      L'art. 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, modificato dall'art. 2 del regio decreto 2 maggio 1932, n. 496, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 19 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 22 del citato regolamento è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e si applica anche al concorso per [...]


§ 98.1.29438 - D.P.R. 29 gennaio 1950, n. 231.

Modificazioni al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, concernente disposizioni sul conferimento dei posti di notaio.

(G.U. 20 maggio 1950, n. 115)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni al regolamento contenente disposizioni per il conferimento dei posti di notaio, approvato con regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     L'art. 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, modificato dall'art. 2 del regio decreto 2 maggio 1932, n. 496, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro nomina pure un magistrato avente grado non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato, anche se trattenuto al Ministero di grazia e giustizia, per supplire il presidente in caso di assenza o di impedimento, e un commissario supplente per ciascun commissario effettivo tra gli appartenenti alle corrispondenti categorie.

     Il Ministro designa inoltre per le funzioni di segreteria nel numero necessario magistrati trattenuti al Ministero. L'ufficio di segreteria sarà coadiuvato da quel numero di impiegati che le necessità del concorso richiederanno".

 

          Art. 2.

     L'art. 19 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

     "Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Sul tagliando deve essere scritto il numero corrispondente a quello segnato sulla tessera di riconoscimento inviata al candidato.

     Le buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati sono chiuse in piego suggellato con il bollo dell'ufficio. Sul piego appongono la firma il presidente o chi ne fa le veci, un componente della Commissione ed il segretario.

     Detto piego non può essere aperto se non per trarne le buste da consegnare eventualmente ai candidati che le richiedono in sostituzione di buste deteriorate che devono essere restituite. In tal caso le buste residue comprese quelle deteriorate sono chiuse in altro piego suggellato e firmato come è stabilito dal precedente comma secondo.

     Il numero di dette buste deve corrispondere alla differenza tra il numero delle buste rimesse al presidente in ciascun giorno delle prove e quelle consegnate ai candidati.

     Il candidato, dopo svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta più grande. Scrive il proprio nome, cognome e paternità nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente od a chi ne fa le veci, esibendo la tessera di riconoscimento.

     Il presidente, o chi ne fa le veci, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando corrisponde a quello della tessera, appone oltre la data la sua firma trasversalmente sulle buste in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

     Al termine di ogni giorno tutte le buste sono raccolte in uno o più pieghi suggellati, che vengono firmati dal presidente, da un membro della Commissione e da uno dei segretari.

     Nel giorno e nell'ora che saranno indicati dal presidente alla chiusura delle prove, la Commissione in seduta plenaria, alla presenza di dieci candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata la integrità dei sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti i lavori, raggruppa le tre buste aventi lo stesso numero, e, dopo aver staccati i tagliandi le chiude in un'unica busta più grande. Su questa viene apposto un numero progressivo, soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutti i lavori avendo cura di rimescolare le buste prima di apporre il numero.

     Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse formalità indicate nel secondo comma.

     Di tutto quanto sopra è disposto, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario".

 

          Art. 3.

     L'art. 22 del citato regolamento è sostituito dal seguente:

     "Compiute le operazioni previste nell'ottavo comma dell'art. 19, la Commissione è convocata nel termine di giorni cinque per iniziare l'esame dei lavori.

     Verificata la integrità dei pieghi e delle singole buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti i lavori il numero già segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sarà poi trascritto, appena aperta la busta contenente il lavoro, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulla busta piccola contenente il cartoncino di identificazione.

     La Commissione subito dopo la lettura di ciascun lavoro assegna al medesimo un numero di punti con le norme indicate nell'art. 24 del presente decreto e procede all'esame del secondo e del terzo lavoro solo se, rispettivamente al primo ed al secondo, sia stato attribuito il minimo richiesto per l'approvazione.

     In considerazione del numero rilevante dei concorrenti il presidente può, sentiti i commissari, formare due Sottocommissioni, stabilendo l'ordine di correzione dei temi.

     Ciascuna Sottocommissione deve essere composta di cinque commissari assistiti da un segretario ed è presieduta da uno dei presidenti.

     La Sottocommissione, dopo l'apertura dei pieghi con le modalità indicate nell'art. 19, procede all'esame del lavoro attinente alla materia che le è stata assegnata.

     La Sottocommissione, se attribuisce al lavoro esaminato il minimo richiesto per l'approvazione, trasmette all'altra Sottocommissione, seguendo l'ordine di correzione prestabilito, il secondo lavoro.

     La Commissione procede quindi all'esame del terzo lavoro dei candidati che hanno conseguito negli altri due lavori il minimo richiesto per l'approvazione.

     Qualora la Commissione o la Sottocommissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene tale scritto.

     Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque siansi fatti riconoscere".

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e si applica anche al concorso per cinquecento posti di notaio indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1949.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.