§ 98.1.29409 - D.P.R. 1 febbraio 1948, n. 63.
Modificazioni alle norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne.


Settore:Normativa nazionale
Data:01/02/1948
Numero:63


Sommario
Art. 1. Tra il secondo ed il terzo comma dell'art. 9 delle Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne, approvate e rese obbligatorie con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, è inserito [...]
Art. 2. All'art. 13 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è aggiunto il seguente comma:
Art. 3. Il secondo comma dell'art. 16 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è modificato come segue:
Art. 4. Tra il quarto ed il quinto comma dell'art. 17 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è inserito il seguente comma:
Art. 5. L'ultimo comma dell'art. 18 delle norme indicate nell'articolo 1 del presente decreto è modificato come segue:
Art. 6. Il n. 2) del primo comma dell'art. 21 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è sostituito con il seguente:
Art. 7. Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 23 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è inserito il comma seguente:
Art. 8. Il secondo comma dell'art. 41 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è sostituito con il seguente:
Art. 9. Il secondo comma dell'art. 51 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è sostituito con il seguente:
Art. 10. Il secondo comma dell'art. 52 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è modificato come segue:
Art. 11. L'art. 64 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è sostituito dal seguente:
Art. 12. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente decreto, che entrerà in vigore nel 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella [...]


§ 98.1.29409 - D.P.R. 1 febbraio 1948, n. 63.

Modificazioni alle norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne.

(G.U. 25 febbraio 1948, n. 47)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Visto il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, con il quale sono state approvate e rese obbligatorie le Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne;

Viste le varianti predisposte, per le norme predette, da Consiglio nazionale delle ricerche, a mezzo del Comitato elettrotecnico italiano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri per i trasporti, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio, per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

 

Art. 1.

Tra il secondo ed il terzo comma dell'art. 9 delle Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne, approvate e rese obbligatorie con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, è inserito il seguente comma:

"Quando il calcolo delle fondazioni venga eseguito con un metodo suffragato dall'esperienza e con formule che tengano conto, anche implicitamente, del necessario grado di sicurezza, non è necessario procedere alla verifica secondo il comma precedente".

Il terzo comma dell'art. 9 è modificato come segue:

"Nel caso di sostegni infissi nella roccia o in casi analoghi non si richiede l'osservanza di alcuna particolare prescrizione di calcolo".

 

     Art. 2.

All'art. 13 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è aggiunto il seguente comma:

"Nel caso di linee con tensione di esercizio uguale o superiore a 200 kV l'angolo suddetto può essere ridotto a 15° ".

 

     Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 16 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è modificato come segue:

"In casi eccezionali, e in particolare per linee a tensione uguale o superiore a 200 kV, l'organo competente del Ministero dei trasporti può consentire l'adozione di giunti di tipo speciale da esso approvato".

 

     Art. 4.

Tra il quarto ed il quinto comma dell'art. 17 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è inserito il seguente comma:

"Si fa eccezione per le linee con tensione di esercizio uguale o superiore a 200 kV, per le quali è ammesso raggiungere nelle condizioni suddette il 50% del carico di rottura; in tal caso si deve anche verificare che alla temperatura di + 15 °C senza sovraccarico la sollecitazione del conduttore non superi il 30% del carico di rottura".

 

     Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 18 delle norme indicate nell'articolo 1 del presente decreto è modificato come segue:

"Il complesso del dispositivo d'isolamento, comprese le parti metalliche (perni, attacchi, ecc.), deve avere un carico di rottura non minore del carico di rottura del conduttore".

 

     Art. 6.

Il n. 2) del primo comma dell'art. 21 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è sostituito con il seguente:

"2) che tutti i conduttori (esclusi quelli di terra e di guardia) di una delle campate attigue a quella di attraversamento siano rotti e che inoltre conduttori e sostegni siano colpiti da vento a 130 km/ora, normale alla campata di attraversamento. Per le linee a tensione uguale o superiore a 200 kV è sufficiente considerare la rottura di 1/3 dei conduttori (esclusi quelli di terra e di guardia)".

Il n. 4) del secondo comma del medesimo art. 21 è sostituito con il seguente:

"4) che tutti i conduttori (esclusi quelli di terra e di guardia) di una delle campate adiacenti a quella di attraversamento siano rotti, che i conduttori siano coperti da manicotto di ghiaccio con spessore di 12 mm e densità 0,92 e che tanto i conduttori coi relativi manicotti quanto i sostegni siano colpiti da vento a 65 km/ora normale alla campata di attraversamento. Per linee a tensione uguale o superiore a 200 kV è sufficiente considerare la rottura di 1/3 dei conduttori (esclusi quelli di terra e di guardia)".

 

     Art. 7.

Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 23 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è inserito il comma seguente:

"Non è necessario procedere alla verifica secondo il comma precedente qualora le fondazioni vengano calcolate coi metodi seguenti:

a) a) per le fondazioni a blocco unico il massimo momento di rovesciamento non deve superare il valore dato dalla formula:

 

M = 0,9 (800 bc8 + Pa/2)

 

dove Mr = massimo momento di rovesciamento, in kgm

P = somma dei carichi verticali, in kg

a e b = dimensioni del blocco in direzione rispettivamente parallela e normale a quella delle forze esterne applicate al sostegno, in m

c = profondità del piano di appoggio del blocco di fondazione, in m;

b) per le fondazioni a piedini separati la base va dimensionata in modo che la pressione sul terreno esercitata dalla parte compressa non superi 2 kg/cm2. Inoltre si deve eseguire la verifica a strappamento, tenendo conto di un volume di terra interessato costituito da un cono con generatrici a 30° sulla verticale: in queste condizioni il coefficiente di sicurezza allo strappamento nell'ipotesi più sfavorevole deve essere almeno uguale a 1,1".

Il terzo comma del medesimo art. 23 è modificato come segue:

"Nel caso di sostegni infissi nella roccia o in casi analoghi non si richiede l'osservanza di alcuna particolare prescrizione di calcolo".

 

     Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 41 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è sostituito con il seguente:

"In casi eccezionali, e in particolare per linee con tensione uguale o superiore a 200 kV, l'organo competente del Ministero dei lavori pubblici può consentire l'adozione di giunti di tipo speciale da esso approvato".

 

     Art. 9.

Il secondo comma dell'art. 51 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è sostituito con il seguente:

"I dispositivi per fissare i conduttori ai sostegni devono rispondere alle norme dell'art. 18, salvo che si tratti di attraversamenti di linee elettriche a tensione uguale o superiore a 200 kV con derivazioni telefoniche di abbonato, per i quali non è richiesto il dispositivo con doppia catena di isolatori".

 

     Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 52 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è modificato come segue:

"In casi eccezionali, e in particolare per linee con tensione uguale o superiore a 200 kV, l'organo competente del Ministero delle poste e telecomunicazioni può consentire l'adozione di giunti di tipo speciale da esso approvato".

 

     Art. 11.

L'art. 64 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è sostituito dal seguente:

"I conduttori della campata di attraversamento devono essere fissati secondo le norme dell'art. 18, salvo che si tratti di attraversamenti di linee elettriche a tensione uguale o superiore a 200 kV con linee elettriche a b. t. o con derivazioni di utenza, per i quali non è richiesto il dispositivo con doppia catena di isolatori".

 

     Art. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente decreto, che entrerà in vigore nel 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica.