§ 98.1.29344 - D.L. 19 dicembre 1997, n. 438 .
Proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze.


Settore:Normativa nazionale
Data:19/12/1997
Numero:438


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, le parole: "e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per i tre anni [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.29344 - D.L. 19 dicembre 1997, n. 438 [1] .

Proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze.

(G.U. 22 dicembre 1997, n. 297)

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, le parole: "e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per i tre anni successivi agli esercizi considerati." sono sostituite dalle seguenti: "e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998.".

 

          Art. 2. [2]

     1. Le disponibilità assegnate all'unità previsionale di base 12.1.2.2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non ancora impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998, possono esserlo, per gli stessi fini, nell' esercizio finanziario successivo.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 19 febbraio 1998, n. 26.

[2]  Articolo modificato dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 3 della L. 18 febbraio 1999, n. 45.