§ 98.1.29324 - D.L. 21 novembre 1996, n. 589 .
Disposizioni urgenti relative all'Azienda autonoma di assistenza al volo per garantirne la funzionalità operativa e la sicurezza dei trasporti aerei


Settore:Normativa nazionale
Data:21/11/1996
Numero:589


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di dotare l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) di strumenti gestionali tali da garantire piena funzionalità [...]
Art. 2.      1. Fino al termine indicato all'articolo 1 continuano ad operare, quali organi dell'AAAVTAG, il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.29324 - D.L. 21 novembre 1996, n. 589 [1].

Disposizioni urgenti relative all'Azienda autonoma di assistenza al volo per garantirne la funzionalità operativa e la sicurezza dei trasporti aerei

(G.U. 22 novembre 1996, n. 274 del)

 

     Art. 1.

     1. Al fine di dotare l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) di strumenti gestionali tali da garantire piena funzionalità operativa e costante adeguamento agli standards di sicurezza nell'esercizio dell'attività di controllo del traffico aereo e di consentire, altresì, il completamento degli adempimenti relativi alla gestione contabile e finanziaria dell'anno in corso, l'Azienda stessa è autorizzata, in deroga alle disposizioni legislative vigenti e fino al 31 dicembre 1996, ad agire in regime di diritto privato ed a regolare i rapporti con il personale dipendente secondo le norme del codice civile e gli accordi collettivi di lavoro.

 

          Art. 2.

     1. Fino al termine indicato all'articolo 1 continuano ad operare, quali organi dell'AAAVTAG, il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti, rispettivamente nominati con il decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 1996 ed decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 104T del 29 dicembre 1995 e 11T del 9 febbraio 1996. Il controllo della Corte dei conti continua ad essere esercitato con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 15, comma 2, L. 21 dicembre 1996, n. 665, sono fatti salvi gli atti adottati dagli organi dell'AAAVTAG sulla base del presente decreto.