§ 98.1.29285 - D.L. 28 agosto 1996, n. 444 .
Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva


Settore:Normativa nazionale
Data:28/08/1996
Numero:444


Sommario
Art. 1.  Esercizio dell'attività radiotelevisiva
Art. 2.  Direttive comunitarie
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 98.1.29285 - D.L. 28 agosto 1996, n. 444 [1].

Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva

(G.U. 28 agosto 1996, n. . 201)

 

     Art. 1. Esercizio dell'attività radiotelevisiva

     1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono l'attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio:

     a) della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale, nonché della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al 27 agosto 1997;

     b) della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al 31 gennaio 1997.

 

          Art. 2. Direttive comunitarie

     1. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:

     a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;

     b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;

     c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni.

     2. Con i regolamenti di cui al comma 1 si riconosce:

     a) la soppressione dei diritti esclusivi e speciali;

     b) il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni;

     c) la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge.

     3. I regolamenti di cui al presente articolo stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale.

 

          Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 23 dicembre 1996, n. 650, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.