§ 98.1.29203 - D.L. 17 maggio 1996, n. 276 .
Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali.


Settore:Normativa nazionale
Data:17/05/1996
Numero:276


Sommario
Art. 1.      1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, prevista dal regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191, e successive [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.29203 - D.L. 17 maggio 1996, n. 276 [1].

Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali.

(G.U. 20 maggio 1996, n. 116)

 

     Art. 1.

     1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, prevista dal regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191, e successive modificazioni, è soppressa.

     2. L'ingresso nei luoghi di cui al comma 1 è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto. L'accesso ai luoghi e le modalità di emissione, di distribuzione e di riscossione del biglietto d'ingresso, di determinazione del prezzo del biglietto, nonché la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dai commi 4 e 5.

     3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati alle finalità di cui all'articolo 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del presente comma.

     4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il competente soprintendente, è autorizzato a stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, nonché con gli altri soggetti interessati alla organizzazione della distribuzione e della vendita dei biglietti d'ingresso. Questi possono essere biglietti unici, cumulativi, integrati, carte museo o con addebito su conti di credito, nonché altre forme similari. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di pre-vendita e vendita presso terzi convenzionati.

     5. La soppressione della tassa di cui al comma 1 opera dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. In attesa, il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il competente soprintendente, è autorizzato a dettare specifiche disposizioni e a stipulare apposite convenzioni sia con altri soggetti pubblici e privati sia con operatori interessati per attivare le nuove modalità di emissione, distribuzione, vendita e riscossione dei biglietti d'ingresso. Le disposizioni e le convenzioni possono riguardare alcuni o tutti i luoghi di cui al comma 1, situati in singole città o in delimitate aree geografiche.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 25 marzo 1997, n. 78, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.