§ 98.1.29029 - D.L. 29 dicembre 1995, n. 558 .
Disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/12/1995
Numero:558


Sommario
Art. 1.      1. Le concessionarie del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione debbono disattivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del [...]
Art. 2.      1. E' vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, sia locali che nazionali, gestite dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. o dalle concessionarie private e [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.29029 - D.L. 29 dicembre 1995, n. 558 [1].

Disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex.

(G.U. 29 dicembre 1995, n. 302)

 

 

     Art. 1.

     1. Le concessionarie del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione debbono disattivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le linee dei servizi audiotex; tali linee possono essere riattivate soltanto su espressa richiesta scritta dell'abbonato. L'attivazione di nuove utenze relative ai servizi audiotex può avvenire soltanto su espressa richiesta scritta dell'abbonato. Le concessionarie sono tenute ad effettuare adeguata campagna informativa, anche attraverso i moduli di bollettino di pagamento, circa le condizioni necessarie per ottenere l'accesso ai servizi ed in particolare circa la possibilità di evitare la disattivazione dei servizi attraverso apposita richiesta scritta da far pervenire almeno entro il cinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le concessionarie sono altresì tenute ad informare l'abbonato del mantenimento o della nuova attivazione sui primi due bollettini di fatturazione successivi.

     2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare, con provvedimento motivato, linee di servizi audiotex per servizi di particolare utilità sociale, anche a carattere informativo, ovvero di esclusiva natura culturale.

     3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, provvede alle integrazioni e alle modificazioni delle norme di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, per la disciplina delle modalità di accesso e di espletamento dei servizi audiotex e videotex, compresi quelli offerti attraverso una numerazione internazionale.

     4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta a lire cinquecento milioni.

     5. Il gestore del centro servizi audiotex e videotex ed il fornitore di informazioni sono tenuti al versamento di una cauzione di lire cinquanta milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3.

     6. Oltre le sanzioni previste dall'art. 21 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, il gestore del centro servizi audiotex e videotex ed il fornitore di informazioni che violano le disposizioni di cui al suddetto decreto ministeriale, nonchè quelle previste dal presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

 

          Art. 2.

     1. E' vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, sia locali che nazionali, gestite dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. o dalle concessionarie private e assimilate, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" ai fini di intrattenimento e conversazione, "messaggerie vocali", "chat line", "one-to-one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione comprese fra le ore 7 e le ore 23.

     2. Fermo quanto previsto dall'art. 528 del codice penale, alla violazione dei divieti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 23 dicembre 1996, n. 650, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.