§ 98.1.28962 - D.L. 2 ottobre 1995, n. 410 .
Disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.


Settore:Normativa nazionale
Data:02/10/1995
Numero:410


Sommario
Art. 1.  Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
Art. 2.  Ulteriori disposizioni relative agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 98.1.28962 - D.L. 2 ottobre 1995, n. 410 [1].

Disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

(G.U. 3 ottobre 1995, n. 231)

 

     Art. 1. Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

     1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 1, comma 3, dopo le parole: "degli istituti" sono inserite le seguenti: "in cui sono attivati dipartimenti di ricerca e di assistenza clinica necessari allo studio completo delle patologie di maggior rilievo nazionale o almeno sovraregionale";

     b) all'art. 2, comma 2, ed all'art. 7, commi 1 e 7, dopo le parole: "province autonome" sono inserite le seguenti: "e la regione interessata";

     c) all'art. 2, comma 3, dopo le parole: "SC0" sono inserite le seguenti: "e il Ministro del tesoro";

     d) all'art. 2, comma 3, alla lettera a), dopo le parole: "i criteri generali per il riconoscimento" sono inserite le seguenti: ", a tempo indeterminato, ma soggetto a verifica periodica della sussistenza dei requisiti richiesti, per il riconoscimento stesso, da parte del Ministero della sanità"; alla lettera f), le parole: "della attività di ricerca e di sperimentazione clinica" sono sostituite con le seguenti: "dell'attività di ricerca sperimentale e di ricerca clinica"; dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) i criteri generali per la stipula di specifici protocolli di intesa tra gli istituti e le università per regolamentare i rapporti di ricerca, didattici e di assistenza tra le due istituzioni in armonia con i protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni"; alla lettera h), dopo le parole: "procedure per" sono inserite le seguenti: "il coordinamento e";

     e) all'art. 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     "3-bis. Il Ministero della sanità, sentita la regione interessata, procede in via prioritaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, alla verifica della sussistenza negli istituti già riconosciuti dei necessari requisiti strutturali e funzionali, nonchè del rispetto delle finalità di ricerca, degli obiettivi della programmazione sanitaria e dei risultati conseguiti";

     f) all'art. 3, comma 1, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

     "1) il consiglio di amministrazione, il cui presidente assume la legale rappresentanza dell'istituto, è composto da: a) un esperto con documentata esperienza in materia di gestione di strutture sanitarie o di ricerca designato in qualità di presidente dal Ministro della sanità; b) quattro esperti con analoga esperienza nominati uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e due dal presidente della regione ove ha sede legale l'istituto; c) due rappresentanti degli originari interessi previsti dallo statuto. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Ministero del tesoro ed il presidente della regione interessata, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati. Nel caso in cui trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di designazione gli enti interessati non abbiano provveduto, il Ministro della sanità nomina il consiglio di amministrazione. Il Ministro della sanità, può comunque procedere alla nomina del consiglio di amministrazione ove siano stati designati almeno quattro dei sette componenti. Il consiglio di amministrazione: a) adotta lo statuto dell'istituto e le relative modifiche e su proposta del direttore generale adotta i regolamenti; b) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo su proposta del direttore generale; c) definisce le linee programmatiche dell'attività dell'istituto in conformità alle linee della programmazione nazionale e regionale; d) verifica l'andamento generale dell'attività dell'istituto tenendo periodicamente informato il Ministero della sanità e la regione o provincia autonoma interessata. Il consiglio, convocato è presieduto dal presidente, si riunisce normalmente almeno ogni bimestre ed ogni qualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due componenti oppure il direttore generale. Alle sedute del consiglio partecipa con voto consultivo il direttore generale. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti in carica. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni concernenti le materie di cui al quinto periodo, lettere a), b) e c) del presente numero, è richiesta la maggioranza qualificata dei tre quinti del consiglio. Le rimanenti modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono regolate dallo statuto dell'istituto. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Ministro della sanità sentita la regione o provincia autonoma interessata, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario cui sono attribuite funzioni e competenze del disciolto consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento;

     2) il direttore generale, che assume le funzioni di amministratore delegato del consiglio di amministrazione. Egli è nominato dal Ministro della sanità, d'intesa con il presidente della regione competente per territorio, nell'ambito di una terna proposta dal consiglio di amministrazione, composta di candidati scelti tra soggetti in possesso del titolo di studio e dei requisiti necessari per la nomina a direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Il direttore generale nomina il direttore sanitario ed il direttore amministrativo. Per il direttore generale degli istituti si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Al direttore generale spetta altresì la nomina del direttore scientifico previa consultazione del comitato tecnico scientifico, sulla base di un elenco di candidati, interni ed esterni agli istituti, in possesso di documentate competenze nel settore scientifico, indicati da una commissione di indiscussa autorevolezza nel settore da lui stesso nominata. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico è regolato dalle stesse norme previste per il direttore generale, quello amministrativo e quello sanitario;

     3) il collegio dei revisori, nominato dal Ministro della sanità, composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, due dal Ministro della sanità, fra i funzionari del Ministero, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fra i funzionari del Ministero, ed uno dalla regione in cui ha sede l'istituto. Il collegio è presieduto dal componente di nomina del Ministro del tesoro. I rappresentanti designati dai Ministeri e dalla regione debbono possedere i requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili. Il collegio dei revisori vigila sull'attività amministrativa dell'istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai princìpi contenuti nell'art. 2403 del codice civile. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'istituto. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;";

     g) all'art. 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto sono fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Il trattamento economico viene fissato dal Ministro della sanità, con proprio decreto, in base ai criteri indicati nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori spetta un'indennità lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale. Ai presidenti di detti organi compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.";

     h) all'art. 3, comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "fermo quanto disposto nel comma 1." e l'ultimo periodo è abrogato;

     i) il comma 3 dell'art. 3 è abrogato;

     l) all'art. 4 ,comma 1, le parole: "dalle disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "in analogia con le disposizioni";

     m) il comma 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

     "2. Ai concorsi negli istituti si applica il regolamento previsto dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nel quale devono essere previste specifiche norme relative ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi medesimi ed ai criteri per la loro valutazione, al numero edalla tipologia delle prove d'esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni esaminatrici.";

     n) il comma 3 dell'art. 4 abrogato;

     o) i commi 1 e 2 dell'art. 5 sono sostituiti dal seguente:

     "1. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 1996, è disciplinata la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli istituti.";

     p) all'art. 6 nella rubrica le parole: "di base" sono sostituite dalla seguente: "Corrente";

     q) all'art. 6, comma 1, dopo le parole: "degli istituti" sono inserite le seguenti: ", sia corrente che finalizzata,";

     r) all'art. 6, comma 2, dopo le parole: "ricerca finalizzata" sono inserite le seguenti: ", sia clinica che di base,";

     s) all'art. 6, comma 3, dopo le parole: "da altri organismi" sono aggiunte le seguenti: "sia pubblici che privati";

     t) all'art. 6, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     "5-bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 3, l'attività di ricerca degli istituti, in coerenza con le finalità peculiari di ciascun istituto di cui all'art. 1, commi 3 e 4, è svolta secondo le indicazioni della Commissione per la ricerca scientifica biomedica in ordine:

     a) al riparto del finanziamento di cui al comma 3 da destinare alla ricerca corrente e alla ricerca finalizzata di ciascun istituto;

     b) ai criteri per la determinazione del finanziamento della ricerca corrente per quanto attiene ai costi del personale, a quelli per la strumentazione scientifica e dei relativi ammortamenti, a beni e servizi relativi alla produttività documentata anche per gli aspetti clinici ed alla pubblicazione, con apposito bollettino unitario, dei risultati della ricerca applicabili nel Servizio sanitario nazionale;

     c) ai criteri di valutazione dei progetti di ricerca finalizzata anche a carattere pluriennale con oneri complessivi sulla disponibilità del relativo esercizio finanziario.";

     u) all'art. 7, i commi 4 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

     "4. Restano ferme le funzioni del consiglio di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova, la cui composizione, determinata ai sensi dello statuto, è integrata con un rappresentante del Ministero della sanità ed un rappresentante della Regione Liguria.

     6. Gli istituti, entro novanta giorni dalla emanazione del decreto di riconoscimento del carattere scientifico di cui al comma 1, adeguano i propri statuti e regolamenti; decorso tale termine, il Ministro della sanità provvede, previa diffida, in via sostitutiva.".

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanità provvede ad attivare il procedimento per la nomina del consiglio di amministrazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico.

 

          Art. 2. Ulteriori disposizioni relative agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

     1. L'atto regolamentare previsto dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dovrà prevedere che, ai fini delle graduatorie per l'assunzione, si tenga conto, mediante specifico punteggio aggiuntivo, del servizio prestato in qualità di assistente incaricato.

 

          Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 5, L. 17 gennaio 1997, n. 4, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.