§ 98.1.28923 - D.L. 31 luglio 1995, n. 318 .
Disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni.


Settore:Normativa nazionale
Data:31/07/1995
Numero:318


Sommario
Art. 1.  Disposizioni riguardanti la CONSAP
Art. 2.  Norme in materia di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi
Art. 3.  Disposizioni riguardanti la S.p.a. Ferrovie dello Stato
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 98.1.28923 - D.L. 31 luglio 1995, n. 318 [1].

Disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni.

(G.U. 1 agosto 1995, n. 178)

 

     Art. 1. Disposizioni riguardanti la CONSAP

     1. La partecipazione detenuta dalla CONSAP - concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.a. nel capitale della Banca nazionale del lavoro S.p.a., è trasferita al Tesoro dello Stato.

     2. A fronte del trasferimento di cui al comma 1, il Tesoro è autorizzato ad emettere, per un importo di lire 910,8 miliardi, titoli di Stato da rilasciare alla CONSAP per un ammontare corrispondente al valore di libro delle azioni trasferite.

     3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato di cui al comma 2.

     4. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 910,8 miliardi per il 1995 ed in annue lire 100 miliardi, per interessi sui titoli di cui al comma 2, a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2. Norme in materia di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

     1. Alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 13 dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     "6-bis. La negoziazione dei certificati è in ogni caso assicurata da uno o più intermediari finanziari di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, iscritti nell'apposito elenco degli operatori, tenuto presso la CONSOB, cui la società di gestione affida l'incarico con apposita convenzione redatta secondo il modello approvato e le indicazioni date con provvedimento della stessa CONSOB, sentita la Banca d'Italia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.";

     b) all'art. 14 dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     "6-bis. Relativamente agli investimenti del fondo in attività direttamente o indirettamente cedute dallo Stato o da società interamente controllate, anche indirettamente, dallo Stato il divieto di cui al comma 6 non opera.";

     c) l'art. 15 è sostituito dal seguente:

     “Art. 15 (Disposizioni tributarie). - 1. La società di gestione è soggetta ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per i fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal presente articolo.

     2. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25% ed è commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per la distribuzione dei proventi dei fondi non si applicano gli articoli 105, 106 e107 del medesimo testo unico. Nel caso di perdita il relativo ammontare è computato in diminuzione dei redditi dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto. Le ritenute operate sui redditi percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Il patrimonio del fondo è escluso dall'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

     3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte per adeguare il valore del patrimonio del fondo alla valutazione effettuata ai sensi dell'art. 9 non concorrono, salvo distribuzione, a formare il reddito per la parte eccedente il costo di acquisizione, determinato ai sensi dell'art. 76 del testo unico di cui al comma 2; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore iscritto. Per le plusvalenze realizzate dal fondo si applica il comma 4 dell'art. 54 del citato testo unico; tuttavia, le plusvalenze relative agli immobili, nonchè quelle relative alle partecipazioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), eccedenti, rispettivamente, l'ammontare delle quote di ammortamento e quello delle svalutazioni già dedotte, concorrono a formare il reddito nella misura del 50%.

     4. La società di gestione provvede separatamente per ciascun fondo agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva, imputando al loro patrimonio i relativi oneri. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva, nonchè per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi; si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni.

     5. La società di gestione deve tenere per ciascun fondo una contabilità separata. A tal fine le scritture contabili di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), possono avere rilevanza fiscale a condizione che siano integrate con tutti gli elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa e che siano rispondenti alle prescrizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

     6. I proventi di ogni tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi, tranne quelli spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, compresi quelli riconosciuti, implicitamente o esplicitamente, nel corrispettivo della cessione delle quote di partecipazione, concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e il credito di imposta previsto dall'art. 14 del testo unico di cui al comma 2 spetta nella misura del 20% dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione, effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo. Si applicano le disposizioni dell'art. 44, comma 3, del citato testo unico.

     7. La società di gestione provvede agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli immobili di ciascun fondo, imputando al loro patrimonio i relativi oneri. I comuni possono fissare, anche per singole tipologie di immobili, una aliquota ridotta, non inferiore a quella minima, per gli immobili posseduti dai fondi nel rispettivo territorio.

     8. La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività dei fondi da essa istituiti ai sensi della presente legge. L'imposta sul valore aggiunto è determinata e liquidata distintamente per ciascun fondo e i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono effettuati per l'ammontare complessivamente dovuto per le operazioni della società di gestione e dei fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla società di gestione e imputati ai singoli fondi danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19 di detto decreto; agli stessi fini non si tiene conto, per il calcolo della percentuale di riduzione di cui al citato art. 19, delle operazioni esenti indicate ai numeri 1, 3, 4 e 9 dell'art. 10 del medesimo decreto. Ai fini dell'art. 38-bis del citato decreto gli immobili costituenti patrimonio del fondo sono considerati beni ammortizzabili ed ai rimborsi si provvede entro e non oltre sei mesi senza prestazione delle garanzie previste dal medesimo articolo.

     9. L'art. 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile anche ai fondi di investimento immobiliare disciplinati dalla presente legge.

     10. Gli atti comportanti l'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, ai sensi e agli effetti del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 1 milione per ciascuna imposta.

     11. Con uno o più decreti, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, prevedendo altresì particolari adempimenti ed oneri di documentazione a carico dei soggetti che intendano avvalersi del credito d'imposta".

     2. 2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, lettera c), dell'art. 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono comunque ammesse a copertura delle riserve tecniche le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi qualora il patrimonio immobiliare del fondo sia costituito, per non meno del 90%, di immobili alienati dallo Stato o da società interamente controllate da quest'ultimo, anche indirettamente;";

     b) al comma 2 dell'art. 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 26, comma 3, lettera c), possono essere poste a copertura delle riserve matematiche, nel limite del valore delle stesse, determinato sulla base dell'ultimo prospetto del patrimonio del fondo, redatto a norma dell'art. 9 della legge 25 gennaio 1994, n. 86.";

     c) c) dopo il comma 3 dell'art. 29, è inserito il seguente:

     "3-bis. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione per le quote dei fondi immobiliari chiusi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 26, comma 3, lettera c).".

 

          Art. 3. Disposizioni riguardanti la S.p.a. Ferrovie dello Stato

     1. Fino all'approvazione del provvedimento di riordino del trattamento previdenziale e di quiescenza dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato S.p.a., il pagamento delle pensioni, a carico del Fondo di cui all'art. 209 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, continua ad essere effettuato dalle direzioni provinciali del Tesoro, previa apposita convenzione da stipularsi con la società Ferrovie dello Stato S.p.a.

     2. La disposizione di cui all'art. 5, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, si applica anche per l'anno 1995.

     3. In attesa della definizione, in applicazione dei princìpi comunitari in materia, delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari, delle modalità di contribuzione degli oneri di esercizio e di infrastruttura, nonchè della stipula degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico 1995, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alla società Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo iscritte in bilancio 1995. Il Tesoro è altresì autorizzato, nelle more della costituzione del Fondo per la gestione speciale del debito della predetta società Ferrovie dello Stato S.p.a., in attuazione dell'art. 9 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, a rimborsare alla stessa società le rate per capitale e interessi dei debiti contratti con oneri a carico dello Stato.

 

          Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 29 novembre 1995, n. 503, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.