§ 98.1.28784 - D.L. 22 dicembre 1994, n. 717 .
Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche.


Settore:Normativa nazionale
Data:22/12/1994
Numero:717


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401
Art. 1 bis.  Divieto alle società sportive di erogare contributi, sovvenzioni, facilitazioni
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28784 - D.L. 22 dicembre 1994, n. 717 [1] .

Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche.

(G.U. 28 dicembre 1994, n. 302)

 

     Art. 1. Modifica dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 [2]

     1. L'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

     "Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche). - 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonchè a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.

     2. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

     3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al procuratore della Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore successive.

     4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

     5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore ad un anno e sono revocati o modificati qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione.

     6. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 280 dello stesso codice, prescrivendo all'interessato di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate.

     7. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

     8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche".

 

          Art. 1 bis. Divieto alle società sportive di erogare contributi, sovvenzioni, facilitazioni [3]

     1. E' vietato alle società sportive di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 1 del presente decreto, per la durata di due anni dall'adozione dei medesimi provvedimenti, sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio. é parimenti vietato alle società sportive corrispondere, per la durata predetta, contributi, sovvenzioni, facilitazioni ad associazioni di tifosi comunque denominate, qualora dell'associazione facciano parte uno o più dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 1 del presente decreto.

     2. Alle società sportive che non osservano il divieto di cui al precedente comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale, al quale l'organo che effettua l'accertamento presenta il relativo rapporto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal dieci al cinquanta per cento dell'incasso di rispettiva competenza per le gare successive, fino a un massimo di quattro.

     3. Ai fini dei commi 1 e 2 le associazioni di tifosi, comunque denominate, che ricevono dalle società sportive sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura comunicano alle società medesime l'elenco dei propri aderenti.

     4. Ai fini dei commi 1 e 2 il questore comunica alle società sportive interessate alle competizioni agonistiche di cui all'art. 1 del presente decreto, i nominativi dei destinatari dei provvedimenti ivi previsti.

     5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 24 febbraio 1995, n. 45.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.