§ 98.1.28656 - D.L. 6 maggio 1994, n. 277 .
Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.


Settore:Normativa nazionale
Data:06/05/1994
Numero:277


Sommario
Art. 1.      1. Dal 1° gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28656 - D.L. 6 maggio 1994, n. 277 [1].

Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.

(G.U. 10 maggio 1994, n. 107)

 

     Art. 1.

     1. Dal 1° gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

     2. Dal 1° gennaio 1994 cessa l'obbligo, disposto dal comma 8 dell'art. 31 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, di iscrivere tra gli elementi dell'attivo un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche relative alle quote cedute dalle imprese ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

     3. Dal 1° gennaio 1994 l'obbligo delle imprese di assicurazione di iscrivere tra gli elementi dell'attivo disponibilità comprese tra quelle indicate nel comma 1 dell'art. 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, va adempiuto per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui all'art. 31 della stessa legge, comprese le quote cedute di cui al comma 1.

     4. Al comma 1 dell'art. 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "s) il credito nei confronti della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., per la restituzione delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte a fronte delle cessioni legali effettuate dalle imprese in base alle disposizioni sull'obbligo di cessione.".

     5. La CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. provvede, entro il termine del 31 dicembre 1988 e secondo modalità da concordare, alla restituzione alle imprese cedenti delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte fino al 31 dicembre 1993 per le quote cedute dalle imprese ai sensi delle disposizioni sull'obbligo di cessione, al netto delle provvigioni d'acquisto rimaste da ammortizzare.

     6. A seguito della scissione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., con attribuzione alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche di cui al comma 4 e del relativo obbligo di restituzione, il trasferimento di dette attività alla CONSAP, subentrata all'INA a tutti gli effetti negli obblighi e nei diritti di cui alle leggi richiamate dal comma 1, esonera l'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., per quanto attiene all'obbligo di restituzione, dalla responsabilità solidale di cui all'art. 2504-decies, comma secondo, del codice civile.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 23 giugno 1994, n. 403, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.