§ 98.1.28632 - D.L. 14 aprile 1994, n. 234 .
Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.


Settore:Normativa nazionale
Data:14/04/1994
Numero:234


Sommario
Art. 1.      1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e con riferimento alle linee di programmazione del settore elaborate in sede [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28632 - D.L. 14 aprile 1994, n. 234 [1].

Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.

(G.U. 18 aprile 1994, n. 89)

 

     Art. 1.

     1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e con riferimento alle linee di programmazione del settore elaborate in sede nazionale, è autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi annui.

     2. Le finalità di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi, la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA e la formazione di accordi di collaborazione produttiva da realizzare con le seguenti forme di incentivazione:

     a) contributo a favore di imprese siderurgiche che cessano definitivamente le attività di produzione, in conformità con le norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia e con i limiti previsti nell'art. 4, paragrafo 2, della decisione n. 3855/91/CECA della Commissione del 27 novembre 1991;

     b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa;

     c) costituzione, presso Mediocredito centrale, di un fondo finalizzato alla erogazione di prestiti a tasso di mercato per investimenti connessi alla realizzazione di intese sinergiche tra imprese che non comportino incrementi di capacità produttiva di acciaio e rispettino le regole comunitarie di concorrenza, nonchè al sostegno degli interventi delle stesse al fine di assicurare la salvaguardia ambientale e la ricerca e sviluppo, nel rispetto della normativa CECA vigente.

     3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 2 devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale entro il 31 maggio 1994. La distruzione degli impianti deve avvenire entro il 31 dicembre 1994 e il pagamento dei contributi è effettuato entro il 31 dicembre 1996.

     4. Le modalità per l'istruttoria, che potrà essere svolta anche da istituti di credito, nonchè i criteri e le modalità per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     5. L'importo di lire 700 miliardi è ripartito nel modo seguente:

     a) lire 410 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);

     b) lire 140 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);

     c) lire 150 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera c).

     6. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si provvede, quanto a lire 165 miliardi per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo stesso anno, e, quanto a lire 175 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

     7. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b), sono altresì parzialmente utilizzabili, nel limite di lire 50 miliardi, le disponibilità provenienti, in attuazione dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, dalla contabilità speciale n. 1397 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici).

     8. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c), sono utilizzate, per lire 40 miliardi, le disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero aperto presso il Mediocredito centrale n. 760/22014 e intestato al Mediocredito centrale ai sensi del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88.

     9. Le disponibilità di cui ai commi 7 e 8 saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     10. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano su apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiranno le risorse indicate nei commi 5, 7 e 8.

     11. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 3 agosto 1994, n. 481, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.