§ 98.1.28462 - D.L. 30 settembre 1993, n. 390 .
Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero


Settore:Normativa nazionale
Data:30/09/1993
Numero:390


Sommario
Art. 1.  Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Art. 2.  Attività dell'ente
Art. 3.  Organi dell'ente
Art. 4.  Statuto e regolamento di amministrazione
Art. 5.  Controllo della Corte dei conti
Art. 6.  Rapporti giuridici
Art. 7.  Patrimonio
Art. 8.  Programma di ristrutturazione
Art. 9.  Trattamento tributario
Art. 10.  Contenzioso
Art. 11.  Attribuzioni del Ministero
Art. 12.  Ordinamento del Ministero
Art. 13.  Ragioneria centrale
Art. 14.  Oneri e coperture
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 98.1.28462 - D.L. 30 settembre 1993, n. 390 [1].

Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero

(G.U. 2 ottobre 1993, n. 232)

 

Capo I

ENTE "POSTE ITALIANE"

 

     Art. 1. Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

     1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è trasformata in ente pubblico economico denominato ente "Poste Italiane", con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi previsti dall'art. 3.

     2. Entro il 31 dicembre 1996, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, verificato lo stato di attuazione del piano generale di ristrutturazione di cui all'art. 8, delibera la trasformazione dell'ente in società per azioni e approva un piano per le operazioni di collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie.

 

          Art. 2. Attività dell'ente

     1. L'ente "Poste Italiane" svolge le attività e i servizi già esercitati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le altre attività economiche previste nello statuto. Nelle suddette attività non può essere inclusa la erogazione del credito. Restano attribuite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni indicate nell'art. 11.

     2. Apposite convenzioni, da stipularsi entro il 31 dicembre 1993, con il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti pubblici per le rispettive competenze, regoleranno:

     a) le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale con modalità che assicurino le tempestive rilevazioni dei flussi e l'immediatezza delle contabilizzazioni in tesoreria degli introiti e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato;

     b) le modalità di movimentazione tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali, anche per il tramite del sistema bancario, dei fondi connessi con le anzidette operazioni.

 

          Art. 3. Organi dell'ente

     1. Sono organi dell'ente:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

     2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovraintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Trasmette al Ministero tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.

     3. Al consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'ente che non sono espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi. E' composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esso dura in carica tre anni. I compensi spettanti al presidente ed agli altri componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

     4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'art. 4. E' composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che determina anche, sentito il Ministro del tesoro, il compenso spettante ai singoli componenti. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro. I componenti effettivi, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

 

          Art. 4. Statuto e regolamento di amministrazione

     1. Lo statuto dell'ente è deliberato dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, Udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Esso regola l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente nel rispetto di quanto disposto dagli articoli seguenti.

     2. In particolare, lo statuto deve contenere:

     a) l'individuazione dei compiti dell'ente, e la ripartizione analitica delle competenze, anche a tutela dell'utenza;

     b) l'articolazione delle strutture degli organi centrali e periferici e le modalità di conferimento della loro titolarità; l'indicazione degli atti da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante o di altri Ministeri; la regolamentazione del trattamento economico-giuridico spettante al direttore generale.

     3. Il consiglio di amministrazione dell'ente adotta il regolamento di amministrazione e di contabilità, che deve essere approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. Le norme sul bilancio si conformano ai princìpi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

     4. L'ente è incluso nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono trasmessi al Ministero del tesoro ai sensi degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 5. Controllo della Corte dei conti

     1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ente con le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento anche sull'efficienza dell'attività svolta dall'ente nell'esercizio esaminato.

 

          Art. 6. Rapporti giuridici

     1. L'ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonchè dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a sedi e uffici del Ministero.

     2. Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato, ad eccezione del seguente personale, che viene assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in attesa dell'inquadramento nei ruoli organici dello stesso, sulla base di un quadro di equiparazione da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica:

     a) personale per il funzionamento delle segreterie particolari del Ministro, del Sottosegretario di Stato e del Gabinetto;

     b) personale dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico delle divisioni I, II e III;

     c) personale dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico degli uffici I, II, III, IV, V, VI e VIII;

     d) personale della direzione centrale servizi radioelettrici nei limiti dell'organico delle divisioni;

     e) personale del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nei limiti dell'organico;

     f) personale della direzione centrale controllo concessioni, nei limiti dell'organico;

     g) personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, nei limiti dell'organico dei reparti III.

     3. Gli organi indicati nel comma 2 continuano ad operare nell'ambito del Ministero.

     4. Il personale fuori ruolo e quello comandato presso altre amministrazioni continua a prestare servizio presso dette amministrazioni fino al termine del programma triennale di nuovo assetto del personale con onere a carico delle amministrazioni presso le quali il personale svolge la propria opera.

     5. L'ente "Poste Italiane" provvede alla liquidazione in via provvisoria delle pensioni del personale degli uffici principali che cessa dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 luglio 1994 e al rimborso del relativo onere al Ministero del tesoro. L'onere delle pensioni per il personale dell'Amministrazione p.t. proveniente dai ruoli tradizionali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994 rimane a carico del Ministero del tesoro.

     6. Ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto.

     7. A decorrere dal 1° agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente "Poste Italiane" provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sarà ripartito fra il Ministero del tesoro, l'INPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministrazione p.t. e l'ente "Poste Italiane".

     8. L'ente "Poste Italiane" dal 1° agosto 1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento dell'Istituto medesimo. Ai fini del trattamento di quiescenza il contributo è maggiorato del 2,50 per cento.

     9. Sono trasferite, a decorrere dal 1° agosto 1994, all'Istituto postelegrafonici le competenze connesse alla liquidazione definitiva ed alla gestione delle partite di pensione del personale dei ruoli degli uffici principali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994.

     10. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza indicati ai commi 5 e 9 e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilità.

     11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici, che assume anche le attività sociali e assistenziali svolte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993. Il provvedimento può prevedere il trasferimento all'Istituto postelegrafonici di personale dell'ente "Poste Italiane" nei limiti degli organici rideterminati.

     12. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano continua ad essere disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive integrazioni e modificazioni.

 

          Art. 7. Patrimonio

     1. Il fondo di dotazione iniziale dell'ente è costituito da lire cinquanta miliardi, a carico del capitolo n. 540 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1993.

     2. All'ente sono attribuiti fondi per l'ammontare complessivo di L. 1.326.000 milioni nel triennio 1994-1996. L'ammontare del trasferimento per l'anno 1994 è fissato in L. 980.000 milioni.

     3. Le anticipazioni concesse dallo Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 si intendono, a tutti gli effetti, quali trasferimenti definitivi.

     4. Il rimborso delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 è posto a carico del Ministero del tesoro.

     5. I beni diversi da quelli indicati nell'art. 6 sono trasferiti al patrimonio dello Stato. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, si procede alla individuazione ed alla valutazione dei beni suddetti.

 

          Art. 8. Programma di ristrutturazione

     1. Ai fini degli adempimenti necessari per assumere la gestione dei servizi, l'ente predispone, entro tre mesi dalla sua trasformazione, sulla base dei princìpi di efficienza, recupero della qualità dei servizi e risanamento economico-finanziario, un piano generale di ristrutturazione. Tale piano, che sulla base delle accertate eccedenze di personale, deve comprendere un programma triennale di nuovo assetto del personale, è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro i trenta giorni successivi alla data di presentazione della delibera.

     2. Sino alla data di inizio dell'attività dell'ente, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano invariate l'organizzazione con la dotazione organica dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la disciplina dei relativi controlli secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento del processo di trasformazione, con particolare riguardo ai risultati economico-finanziari ed ai livelli di qualità conseguiti nella gestione dei servizi.

 

          Art. 9. Trattamento tributario

     1. Alle obbligazioni e titoli similari, che sono emessi dall'ente, si applica il trattamento tributario previsto per i titoli della stessa specie, emessi dalle società per azioni quotate in borsa.

     2. La disposizione di cui all'art. 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, si applica all'ente "Poste Italiane".

     3. L'ente "Poste Italiane" è esente dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

     4. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono esenti da imposte e tasse.

 

          Art. 10. Contenzioso

     1. Per le controversie concernenti il rapporto di lavoro con l'ente "Poste Italiane" rimane ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

     2. L'ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

 

Capo II

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

 

          Art. 11. Attribuzioni del Ministero

     1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovraintende ai servizi postali, di bancoposta, di telematica e di telecomunicazioni, secondo le disposizioni vigenti in materia; esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento previste dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia sul piano nazionale e internazionale le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; vigila sull'ente "Poste Italiane".

 

          Art. 12. Ordinamento del Ministero

     1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

     a) all'organizzazione del Ministero, dotato di un segretario generale, anche in sede periferica, definendo, nei limiti della dotazione organica, le modalità di inquadramento e l'assegnazione del personale agli uffici;

     b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere anche compiti di formazione del personale del Ministero con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici;

     c) al riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, in relazione alle funzioni del Ministero;

     d) alla definizione della posizione pensionistica e previdenziale del personale inquadrato nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

     e) alla definizione dei criteri e delle modalità per il trasferimento gratuito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al Ministero delle finanze degli immobili da assegnare in uso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite nei limiti indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Le dotazioni medesime sono modificate secondo le procedure previste dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

          Art. 13. Ragioneria centrale

     1. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituita la ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro, con la dotazione organica di cui all'allegata tabella B. Le dotazioni organiche del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato sono corrispondentemente aumentate.

     2. La struttura della ragioneria centrale è definita con le modalità di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

          Art. 14. Oneri e coperture

     1. All'onere derivante dall'attuazione del capo I, art. 6, comma 5, e art. 7, comma 4, valutato in lire 716.000 milioni per l'anno 1994, in lire 1.507.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 1.530.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni e importi, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

     2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 7, comma 2, pari a lire 1.326.000 milioni, ripartiti in lire 980.000 milioni per l'anno 1994, lire 186.000 milioni per l'anno 1995 e lire 160.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni ed importi, mediante l'utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del capo II, valutato in lire 104.000 milioni per l'anno 1994, in lire 107.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 110.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni e importi, mediante corrispondente riduzione della proiezione per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

     4. I proventi realizzati per effetto del trasferimento dei canoni di concessione ad uso pubblico per il servizio telegrafico, per quello di radiodiffusione e dei canoni di concessione ad uso privato per i servizi radioelettrici, affluiscono all'entrata dello Stato.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 15. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Tabella A (prevista dall'art. 12, comma 2)

     Dotazione organica del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

 

Qualifica o categoria

 

Unità

Dirigente generale

n.

8(*)

Dirigente

"

44

9ª categoria

"

85

8ª categoria

"

170

7ª categoria

"

322

6ª categoria

"

350

5ª categoria

"

117

4ª categoria

"

128

3ª categoria

"

10

2ª categoria

"

66

Totale

n.

1.300

(*) Di cui uno di livello B con funzioni di se- gretariato generale.

 

     Tabella B (prevista dall'art. 13, comma 1)

     Dotazione organica della ragioneria centrale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Qualifica o categoria

 

Unità

Dirigente

"

4(*)

IX qualifica

"

3

VIII qualifica

"

6

VII qualifica

"

9

VI qualifica

"

6

V qualifica

"

3

IV qualifica

"

5

II qualifica

"

3

Totale

n.

39

(*) Di cui uno con funzioni di direttore.

 


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 29 gennaio 1994, n. 71, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.