§ 98.1.28380 - D.L. 5 aprile 1993, n. 95 .
Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.


Settore:Normativa nazionale
Data:05/04/1993
Numero:95


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 8 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28380 - D.L. 5 aprile 1993, n. 95 [1].

Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.

(G.U. 5 aprile 1993, n. 79)

 

     Art. 1.

     1. Il comma 8 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:

     "8. Per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al comma 1, individuate dal CIPE ai sensi del comma 3, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.".

     2. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 4 agosto 1993, n. 271, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.