§ 98.1.28324 - D.L. 14 novembre 1992, n. 434 .
Disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in società per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Data:14/11/1992
Numero:434


Sommario
Art. 1.      1. Il personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28324 - D.L. 14 novembre 1992, n. 434 [1].

Disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in società per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche.

(G.U. 16 novembre 1992, n. 270)

 

     Art. 1.

     1. Il personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonchè dalle società da essi controllate, comandato in forza di disposizioni di legge presso le pubbliche amministrazioni ed in servizio alla data dell'11 luglio 1992 continua a prestare servizio presso le medesime amministrazioni per un periodo massimo di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per lo stesso periodo nulla è innovato in ordine alla corresponsione del trattamento economico al personale interessato.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 17 marzo 1993, n. 62, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.