§ 98.1.28234 - D.L. 31 dicembre 1991, n. 418 .
Modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari.


Settore:Normativa nazionale
Data:31/12/1991
Numero:418


Sommario
Art. 1.      1. Nell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, le parole: "e comunque non oltre due anni dalla entrata in vigore del codice di procedura [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28234 - D.L. 31 dicembre 1991, n. 418 [1] .

Modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari.

(G.U. 2 gennaio 1992, n. 1)

 

     Art. 1.

     1. Nell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, le parole: "e comunque non oltre due anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre tre anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale". Tale disposizione ha effetto dal 25 dicembre 1991.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. 1 della L. 24 febbraio 1992, n. 173.