§ 98.1.28227 - D.L. 25 ottobre 1991, n. 326 .
Modifiche del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/10/1991
Numero:326


Sommario
Art. 1.      1. Nell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, le parole: "e comunque non oltre due anni dalla entrata in vigore del codice di procedura [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28227 - D.L. 25 ottobre 1991, n. 326 [1].

Modifiche del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari.

(G.U. 25 ottobre 1991, n. 251)

 

     Art. 1.

     1. Nell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, le parole: "e comunque non oltre due anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre tre anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale".

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 24 febbraio 1992, n. 173, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.