§ 98.1.28215 - D.L. 3 maggio 1991, n. 141 .
Divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 98, terzo comma, della Costituzione.


Settore:Normativa nazionale
Data:03/05/1991
Numero:141


Sommario
Art. 1.      1. Ai magistrati, ai militari di carriera in servizio attivo, agli appartenenti alle Forze di polizia, ai pubblici dipendenti accreditati all'estero come agenti [...]
Art. 2.      1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di illeciti disciplinari dei magistrati ordinari, i militari di carriera in servizio attivo, gli [...]
Art. 3.      1. I soggetti di cui all'art. 1 che facciano parte di associazioni o di organizzazioni con finalità politiche, e, in ogni caso, che siano iscritti ad organizzazioni [...]
Art. 4.      1. Per le necessità prioritarie di potenziamento tecnico logistico delle Forze di polizia, è autorizzata nell'anno finanziario 1991 la spesa di lire 37 miliardi, da [...]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28215 - D.L. 3 maggio 1991, n. 141 [1].

Divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 98, terzo comma, della Costituzione.

(G.U. 4 maggio 1991, n. 103)

 

     Art. 1.

     1. Ai magistrati, ai militari di carriera in servizio attivo, agli appartenenti alle Forze di polizia, ai pubblici dipendenti accreditati all'estero come agenti diplomatici o funzionari consolari è fatto divieto di iscrizione ai partiti politici.

 

          Art. 2.

     1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di illeciti disciplinari dei magistrati ordinari, i militari di carriera in servizio attivo, gli appartenenti alle Forze di polizia, i pubblici dipendenti accreditati all'estero come agenti diplomatici o funzionari consolari devono assumere comportamenti che non compromettano nell'esercizio delle loro funzioni l'imparzialità dell'amministrazione.

     2. I soggetti di cui all'art. 1, quando sono candidati ad elezioni politiche o amministrative, debbono essere posti in aspettativa o licenza speciale per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politiche di propaganda solo al di fuori dell'ambito dei rispettivi corpi o amministrazioni e, per quel che attiene agli agenti diplomatici ed ai funzionari consolari, al di fuori del territorio dei Paesi ove essi prestano servizio.

     3. I militari di carriera in servizio attivo e gli appartenenti alle Forze di polizia non possono, quando siano in divisa, intervenire a riunioni e manifestazioni politiche, salvo che vi siano comandati per ragioni di servizio.

 

          Art. 3.

     1. I soggetti di cui all'art. 1 che facciano parte di associazioni o di organizzazioni con finalità politiche, e, in ogni caso, che siano iscritti ad organizzazioni collaterali ai partiti politici devono darne comunicazione al Ministro competente o ai rispettivi organi di autogoverno.

 

          Art. 4.

     1. Per le necessità prioritarie di potenziamento tecnico logistico delle Forze di polizia, è autorizzata nell'anno finanziario 1991 la spesa di lire 37 miliardi, da utilizzare da parte del Ministero dell'interno con le modalità previste dal capo I della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1991 a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2, L. 30 dicembre 1991, n. 410, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 4 del presente decreto.