§ 98.1.28209 - D.L. 11 marzo 1991, n. 75 .
Interventi urgenti per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/03/1991
Numero:75


Sommario
Art. 1.  Finanziamento per opere di edilizia scolastica
Art. 2.  Arredamento scolastico
Art. 3.  Interventi di piccola manutenzione
Art. 4.  Intervento urgente per la sede dell'istituto tecnico commerciale "Gaetano Salvemini" di Casalecchio di Reno
Art. 5.  Interventi per l'edilizia universitaria
Art. 6.  Variazioni di bilancio
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 98.1.28209 - D.L. 11 marzo 1991, n. 75 [1].

Interventi urgenti per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.

(G.U. 12 marzo 1991, n. 60)

 

     Art. 1. Finanziamento per opere di edilizia scolastica

     1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro, per interventi urgenti di opere di edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del presente articolo.

     2. La Cassa depositi e prestiti, entro il limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, è autorizzata a concedere mutui ventennali ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalità di cui al comma 3. L'onere di ammortamento dei mutui è a carico dello Stato.

     3. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al comma 2 è finalizzato alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi.

     4. La ripartizione dei finanziamenti tra i comuni e le province e la concessione dei mutui sono effettuate secondo le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, come modificato dal decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1988, n. 464.

     5. Le quote dei finanziamenti di cui all'art. 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, possono essere concesse, con le procedure e le modalità previste dall'art. 4 del decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1988, n. 464, fino al 31 dicembre 1992. Con le stesse procedure e modalità può essere autorizzata, nell'ambito dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi.

     6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1992 e in lire 165 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

 

          Art. 2. Arredamento scolastico

     1. Per fare fronte alle esigenze straordinarie e non procrastinabili strettamente connesse con la possibilità dell'erogazione del servizio scolastico, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a provvedere all'acquisto dell'arredamento scolastico per le scuole di ogni ordine e grado.

     2. Ai fini di cui al comma 1, in aggiunta alle autorizzazioni legislative vigenti, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1991, di lire 20 miliardi per l'anno 1992 e di lire 15 miliardi per l'anno 1993.

     3. Il Ministero della pubblica istruzione ripartisce lo stanziamento di cui al comma 2 tra i provveditori agli studi, che provvedono all'acquisto degli arredamenti.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti:

     a) "Partecipazione all'Esposizione universale di Siviglia del 1992", per lire 5 miliardi per l'anno 1991 e per lire 10 miliardi per l'anno 1992;

     b) "Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile", per lire 5 miliardi per l'anno 1992 e per lire 10 miliardi per l'anno 1993;

     c) "Interventi per le politiche giovanili", per lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

 

          Art. 3. Interventi di piccola manutenzione

     1. Per assicurare l'immediatezza degli interventi di piccola manutenzione dei locali scolastici, necessari e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a provvedere direttamente con le modalità, in quanto compatibili, previste per gli acquisti dalle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

     2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi.

     3. I provveditori agli studi assegnano i fondi alle singole istituzioni scolastiche, secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione.

     4. All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5535 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991.

 

          Art. 4. Intervento urgente per la sede dell'istituto tecnico commerciale "Gaetano Salvemini" di Casalecchio di Reno

     1. A parziale copertura della spesa per la realizzazione del nuovo compendio destinato in uso all'istituto tecnico commerciale "Gaetano Salvemini" di Casalecchio di Reno, è assegnato alla provincia di Bologna un contributo di lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 1 miliardo per l'anno 1992.

     2. Per assicurare l'utilizzazione del compendio a decorrere dal prossimo anno scolastico, si applicano le procedure di somma urgenza previste per gli interventi in materia di protezione civile.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi infrastrutturali per la scuola secondaria superiore".

 

          Art. 5. Interventi per l'edilizia universitaria

     1. Le università e gli istituti di istruzione superiore di grado universitario possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito individuati nel decreto del Ministro del tesoro in data 22 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 1991, per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331.

     2. A garanzia di tali mutui le istituzioni di cui al comma 1, possono rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate indicate al comma 3, o altro tipo di garanzia che le istituzioni stesse, nell'ambito della propria autonomia, ritenessero di rilasciare.

     3. Per il calcolo del limite dell'onere complessivo di ammortamento annuo dei mutui che le istituzioni di cui al comma 1 possono contrarre, previsto dall'art. 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, si tiene conto, oltre che dei finanziamenti a ciascuna istituzione trasferiti ai sensi della lettera b) del comma 2 dello stesso art. 7, anche delle entrate derivanti da tasse e soprattasse.

     4. Per il pagamento delle rate di ammortamento dei predetti mutui le istituzioni di cui al comma 1, possono utilizzare anche i finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'art. 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

     5. I finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'art. 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, possono essere impiegati anche per interventi di manutenzione straordinaria su beni immobili, utilizzati a qualsiasi titolo dalle predette istituzioni per i propri compiti istituzionali.

 

          Art. 6. Variazioni di bilancio

     1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 7. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 12 luglio 1991, n. 205, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.