§ 98.1.28147 - D.L. 13 novembre 1989, n. 370 .
Modifica della disciplina della custodia cautelare.


Settore:Normativa nazionale
Data:13/11/1989
Numero:370


Sommario
Art. 1.      1. Agli effetti di quanto previsto dall'art. 251 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per i procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti [...]
Art. 2.      1. Agli effetti indicati nell'alinea dell'art. 1, al quarto comma dell'art. 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398, come modificato dall'art. 5 della legge 17 febbraio [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28147 - D.L. 13 novembre 1989, n. 370 [1] .

Modifica della disciplina della custodia cautelare.

(G.U. 14 novembre 1989, n. 266)

 

     Art. 1.

     1. Agli effetti di quanto previsto dall'art. 251 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per i procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, l'art. 272 del codice abrogato è modificato come segue:

     “a) il numero 2) del quarto comma è sostituito dal seguente:"

     2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al numero 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al numero 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al numero 4) del primo comma diversi da quelli di cui al numero 5) del terzo comma, un anno e sei mesi per i reati di cui al numero 5) del terzo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello";

     b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

     "La durata complessiva della custodia cautelare non può superare:

     cinque mesi per i reati di cui al primo comma, numero 1);

     un anno per i reati di cui al primo comma, numero 2);

     due anni per i reati di cui al primo comma, numero 3);

     tre anni e tre mesi per i reati di cui al primo comma, numero 4), lettera b), diversi da quelli di cui al terzo comma, numero 5);

     sei anni per i reati di cui al terzo comma, numero 5)" [2];

     c) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

     "La durata della custodia cautelare non può comunque superare un terzo del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea"

     d) nel nono comma le parole: "dei commi sesto e ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "del comma ottavo".

 

          Art. 2.

     1. Agli effetti indicati nell'alinea dell'art. 1, al quarto comma dell'art. 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398, come modificato dall'art. 5 della legge 17 febbraio 1987, n. 29, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     "Di esse non si tiene conto ai fini del computo della durata complessiva della custodia cautelare ai sensi del sesto comma dell'art. 272 del codice di procedura penale".

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 22 dicembre 1989, n. 410.

[2]  Lettera così modificata dalla legge di conversione.