§ 98.1.28140 - D.L. 23 settembre 1989, n. 325 .
Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernenti l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate.


Settore:Normativa nazionale
Data:23/09/1989
Numero:325


Sommario
Art. 1.  Avanzamento Esercito
Art. 2.  Avanzamento Marina
Art. 3.  Avanzamento Aeronautica
Art. 4.  Effetto delle proroghe
Art. 5.  Limiti di età dei maggiori e gradi inferiori
Art. 6.  Copertura dell'onere
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 98.1.28140 - D.L. 23 settembre 1989, n. 325 [1] .

Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernenti l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate.

(G.U. 26 settembre 1989, n. 225)

 

 

     Art. 1. Avanzamento Esercito

     1. I termini di cui al comma 1 dell'art. 24 ed al comma 1 dell'art. 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1990.

     2. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990 con le seguenti modificazioni:

     a) le aliquote di valutazione e il numero di promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono indicati nella tabella A, allegata al presente decreto. Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nell'anno 1989 non potrà superare un terzo delle promozioni previste dalla citata legge n. 224 del 1986 per il triennio 1986-1988;

     b) i maggiori del Corpo veterinario aventi anzianità di grado 1985 e 1986 sono promossi, se idonei, al compimento dell'undicesimo anno dalla promozione al grado di capitano, esclusi eventuali periodi di interruzione del servizio;

     c) i tenenti del Corpo sanitario (ufficiali chimici farmacisti) sono promossi, se idonei, con anzianità corrispondente alla data di compimento di tre anni di permanenza nel grado.

 

          Art. 2. Avanzamento Marina

     1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina militare, contenute negli articoli 24, 29 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, e le norme contenute nel comma 2 dell'art. 38 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

 

          Art. 3. Avanzamento Aeronautica

     1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, contenute negli articoli 25, 30 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, e le norme contenute nel comma 2 dell'art. 39 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

     2. Per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990, ai fini delle nomine nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica militare, sono utili tutte le vacanze esistenti negli organici dei gradi da sottotenente a capitano compreso di ciascun ruolo.

     3. A partire dall'anno 1989, non è richiesto il possesso del titolo di studio previsto dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, per l'avanzamento dei capitani dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo commissariato, ruolo amministrazione.

 

          Art. 4. Effetto delle proroghe

     1. Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 hanno effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.

 

          Art. 5. Limiti di età dei maggiori e gradi inferiori

     1. Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'art. 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dal comma 2 dell'art. 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1990. Tale proroga trova applicazione anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di età nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1988 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 6. Copertura dell'onere

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 341,6 milioni per l'anno 1989 ed in lire 683,2 milioni annui a decorrere dal 1990, si provvede con riduzione in parti uguali dei capitoli 1836 e 2804 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. A tali capitoli si applicano, conseguentemente, le disposizioni contenute nell'art. 11-ter, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362 [2] .

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.

 

     Tabella - (prevista dall'art. 1) - Aliquote di valutazione - da determinare con riferimento alle date del 31 ottobre 1988 e 1989 - dei tenenti colonnelli dei vari ruoli dell'esercito, per l'attribuzione delle relative promozioni rispettivamente per gli anni 1989 e 1990

 

Ruolo

Anno

Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento

Numero promozioni

Ruolo normale unico delle armi

1989

Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 30 dicembre 1980

90

 

1990

Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982

100

Corpo tecnico

1989

Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982

8

 

1990

Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1983

9

Corpo automobilistico

1989

Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 1° gennaio 1981

10

 

1990

Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982

9

Corpo di amministrazione

1989

Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 1° gennaio 1981

8

 

1990

Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1981

6

Corpo di commissariato - ruolo commissari

1989

Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1981

3

 

1990

Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982

3

Corpo di commissariato - ruolo sussistenza

1989

Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1981

2

 

1990

Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982

1

Corpo sanitario - ruolo medici

1989

Tenenti colonnelli con anzianità - ruolo medici di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1978

2

 

1990

Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982

3

Corpo sanitario - ruolo chimici farmacisti

1989

Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 1° gennaio 1981

1

 

1990

Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1981

1

Corpo veterinario

1989

Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1980

1

 

1990

Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1981

1

Ruolo speciale unico delle armi

1989

Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1965 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982

15

 

1990

Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1968 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982, nonchè tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1965 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1983

18

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 15 novembre 1989, n. 374. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.