§ 98.1.28055 - D.L. 6 maggio 1988, n. 146 .
Differimento dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione.


Settore:Normativa nazionale
Data:06/05/1988
Numero:146


Sommario
Art. 1.      Il secondo periodo del comma 11 dell'art. 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, è sostituito [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28055 - D.L. 6 maggio 1988, n. 146 [1] .

Differimento dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione.

(G.U. 9 maggio 1988, n. 107)

 

     Art. 1.

     Il secondo periodo del comma 11 dell'art. 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, è sostituito dal seguente:

     "L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'art. 39 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e dal regolamento CEE della commissione n. 854/86 del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a partire dalla campagna 1988-1989, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire cinquantamila per quintale o frazione di quintale di vino da avviare alla distillazione obbligatoria".

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. 1 della L. 8 luglio 1988, n. 252.