§ 98.1.28053 - D.L. 22 aprile 1988, n. 128 .
Proroga del termine previsto dall'art. 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/04/1988
Numero:128


Sommario
Art. 1.      1. Il termine di cui all'art. 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28053 - D.L. 22 aprile 1988, n. 128 [1] .

Proroga del termine previsto dall'art. 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(G.U. 23 aprile 1988, n. 95)

 

     Art. 1.

     1. Il termine di cui all'art. 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, convertito dalla legge 23 ottobre 1987, n. 431, è ulteriormente prorogato di un anno.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. 1 della L. 13 giugno 1988, n. 209.