§ 98.1.27833 - Legge 14 agosto 1982, n. 582.
Modifiche ed integrazioni degli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, riguardante gli organi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/08/1982
Numero:582


Sommario
Art. 1.      L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente
Art. 2.      Per la prima applicazione della presente legge si procede mediante elezioni suppletive qualora non sia possibile intervenire sulla procedura elettorale in corso per il [...]
Art. 3.      Al quarto comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è aggiunto il seguente periodo: "Ai comitati partecipano a pieno titolo [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.27833 - Legge 14 agosto 1982, n. 582.

Modifiche ed integrazioni degli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, riguardante gli organi collegiali della scuola.

(G.U. 21 agosto 1982, n. 230)

 

     Art. 1.

     L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente:

     il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da settantaquattro componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo";

     al terzo comma è aggiunta la seguente lettera:

     "m) tre rappresentanti complessivi del personale insegnante direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole";

     il quarto comma è soppresso;

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera m) del precedente terzo comma, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo art. 20, le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna".

 

          Art. 2.

     Per la prima applicazione della presente legge si procede mediante elezioni suppletive qualora non sia possibile intervenire sulla procedura elettorale in corso per il rinnovo dei membri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, anche attraverso l'eventuale riduzione dei termini previsti.

 

          Art. 3.

     Al quarto comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è aggiunto il seguente periodo: "Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali scuole".

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.