§ 98.1.27813 - Legge 4 giugno 1982, n. 342.
Proroga del termine previsto dall'art. 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/06/1982
Numero:342


Sommario
Art. 1.      Il termine previsto dall'art. 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, entro il quale la commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P 2 deve ultimare i [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.27813 - Legge 4 giugno 1982, n. 342. [1]

Proroga del termine previsto dall'art. 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P 2.

(G.U. 11 giugno 1982, n. 159)

 

     Art. 1.

     Il termine previsto dall'art. 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, entro il quale la commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P 2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, è prorogato fino all'8 marzo 1983.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.