§ 98.1.27799 - Legge 22 marzo 1982, n. 86.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, concernente proroga del termine previsto dall'art. 8, ultimo [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/03/1982
Numero:86


Sommario
Art. unico.      Il decreto legge 15 gennaio 1982, n. 4, concernente proroga del termine previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è convertito in legge [...]


§ 98.1.27799 - Legge 22 marzo 1982, n. 86. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, concernente proroga del termine previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

(G.U. 22 marzo 1982, n. 79)

 

     Art. unico.

     Il decreto legge 15 gennaio 1982, n. 4, concernente proroga del termine previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, le parole: "di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1982";

     Dopo l'art. 1, è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis. - Il servizio antincendi, assicurato in via transitoria dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e di Villanova d'Albenga anche dopo l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1980, n. 930, in attesa che l'onere del servizio stesso venga assunto dal titolare della licenza o dall'ente di cui al primo comma dell'art. 3 della medesima legge, continua ad essere svolto con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1982".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.