§ 98.1.27794 - Legge 4 marzo 1982, n. 67.
Ulteriore proroga del termine relativo alle espropriazioni ed all'esecuzione delle opere di sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno in [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/03/1982
Numero:67


Sommario
Art. 1.      Il termine di anni cinquantacinque, previsto dall'art. 1 della legge 10 maggio 1970, n. 326, per l'esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, e sue [...]
Art. 2.      In deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2693, le opere [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.27794 - Legge 4 marzo 1982, n. 67.

Ulteriore proroga del termine relativo alle espropriazioni ed all'esecuzione delle opere di sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno in Genova di cui alla legge 10 maggio 1970, n. 326, di integrazione alle disposizioni del regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693, nonchè alle correlative disposizioni del testo unico 16 gennaio 1936, n. 801, concernente la costituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova.

(G.U. 9 marzo 1982, n. 66)

 

     Art. 1.

     Il termine di anni cinquantacinque, previsto dall'art. 1 della legge 10 maggio 1970, n. 326, per l'esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, e sue successive modificazioni, per la formazione delle nuove banchine portuali verso Sampierdarena e per la sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno, è sostituito dal termine di anni settanta [1] .

 

          Art. 2.

     In deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2693, le opere per il completamento del progetto 12 agosto 1925, e sue successive modificazioni, potranno essere eseguite a cura del Consorzio autonomo del porto di Genova sia direttamente sia attraverso rapporti convenzionali, tali da garantire la conservazione della proprietà privata, con i proprietari delle aree comprese nel progetto medesimo.

     Le convenzioni attuative dovranno vincolare la parte privata alla destinazione ad uso di interesse portuale delle opere realizzate prevedendo, nel caso di inadempienza, il potere di esproprio da parte dal Consorzio autonomo del porto.

     Le aree interessate dalle convenzioni di cui al secondo comma, già acquisite al patrimonio del Consorzio autonomo del porto e divenute demaniali ai sensi dell'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, sono sdemanializzate e restano assegnate al Consorzio autonomo del porto.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2007, dall'art. 3 della l. 7 dicembre 1999, n. 472.