§ 98.1.27772 - D.L. 9 settembre 1985, n. 463 .
Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione


Settore:Normativa nazionale
Data:09/09/1985
Numero:463


Sommario
Art. 1.      1. Sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di detergenti sintetici di cui all'art. 1 della legge [...]
Art. 2.      1. Entro il 31 dicembre 1985 saranno individuate le sostanze che possono essere ammesse nella produzione dei detergenti, di cui all'art. precedente, in sostituzione dei [...]
Art. 3.      Alla vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nei modi indicati all'art. 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, [...]
Art. 4.      1. Le violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, e nell'art. 2, comma 5, del presente decreto sono punite, ove il fatto non costituisca più grave [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27772 - D.L. 9 settembre 1985, n. 463 [1].

Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione

(G.U. 9 settembre 1985, n. 212)

 

 

     Art. 1.

     1. Sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di detergenti sintetici di cui all'art. 1 della legge 26 aprile 1983, n. 136, destinati al lavaggio di indumenti o stoviglie, aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, in concentrazioni superiori ai limiti sottoelencati:

     4,50% per i detersivi da bucato in macchina lavatrice;

     4,00% per i detersivi da bucato a mano e per comunità;

     6,00% per i detersivi da lavastoviglie;

     2,00% per i detersivi per piatti a mano.

     2. La produzione e l'introduzione nel territorio dello Stato di detergenti sintetici di cui al precedente comma 1, con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiore ai limiti anzidetti, sono permesse sino al 31 ottobre 1985.

     3. La detenzione e l'immissione in commercio dei detergenti sintetici, con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiore ai limiti indicati al comma 1, sono consentite sino al 31 marzo 1986.

 

          Art. 2.

     1. Entro il 31 dicembre 1985 saranno individuate le sostanze che possono essere ammesse nella produzione dei detergenti, di cui all'art. precedente, in sostituzione dei composti di fosforo, per esplicare nell'impiego dei detersivi azione analoga a quella del fosforo.

     2. L'individuazione è fatta con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per l'ecologia, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

     3. Per l'acquisizione di elementi di valutazione in ordine alle esigenze tecnico-produttive ed ai riflessi sanitari ed ambientali dell'impiego delle sostanze sostitutive sono sentite le associazioni di categoria dei produttori di detergenti sintetici.

     4. Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni da osservare per l'impiego delle sostanze ammesse ed il confezionamento dei prodotti.

     5. A decorrere dal 1° settembre 1986 sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di detergenti sintetici per bucato aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore al 2,50 per cento.

     6. La detenzione e l'immissione in commercio dei detergenti sintetici per bucato con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore a quello stabilito nel precedente comma 5, ma contenuto nei limiti massimi indicati al comma 1 del precedente articolo, sono consentite per ulteriori sei mesi.

 

          Art. 3.

     Alla vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nei modi indicati all'art. 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, e dall'art. 6 della legge 26 aprile 1983, n. 136.

 

          Art. 4.

     1. Le violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, e nell'art. 2, comma 5, del presente decreto sono punite, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da L. 5.000.000 a L. 50.000.000.

     2. L'inosservanza delle condizioni da osservare nel confezionamento dei prodotti, stabilite dal comma 4 dell'art. 2, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punibile con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.

     3. Sono puniti con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, e nell'art. 2, comma 6, del presente decreto.

     4. La condanna per taluna delle violazioni previste nei precedenti commi importa la pubblicazione della sentenza.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della L. 24 gennaio 1986, n. 7, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.