§ 98.1.27758 - D.L. 22 dicembre 1984, n. 900 .
Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno


Settore:Normativa nazionale
Data:22/12/1984
Numero:900


Sommario
Art. 1.      1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27758 - D.L. 22 dicembre 1984, n. 900 [1].

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno

(G.U. 31 dicembre 1984, n. 357)

 

     Art. 1.

     1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per sgravi contributivi previsti dall'art. 1, primo e quinto comma, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 430, sono differiti al 31 maggio 1985.

     2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1984, e fermo restando il termine di cui al precedente primo comma, le misure degli sgravi contributivi di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4 convertito con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, sono fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 7,15 punti per il personale femminile.

     3. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'art. 4, diciannovesimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, nella misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 7,65 punti per il personale femminile.

     4. Il termine di cui all'art. 16 della legge 2 maggio 1983, n. 156, recante provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, già prorogato al 31 dicembre 1984 dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente differito al 31 maggio 1985.

     5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato in lire 4.775 miliardi nell'anno 1985, lire 1.800 miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-96, si provvede, quanto all'anzidetto importo di lire 4.775 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia" e quanto al restante importo di lire 1.800 miliardi, per l'anno 1987, e di lire 700 miliardi per il periodo 1988-96, all'uopo utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985.

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della L. 26 aprile 1985, n. 155, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.