§ 98.1.27756 - D.L. 22 dicembre 1984, n. 864 .
Modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.


Settore:Normativa nazionale
Data:22/12/1984
Numero:864


Sommario
Art. 1.      1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso [...]
Art. 2.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27756 - D.L. 22 dicembre 1984, n. 864 [1].

Modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

(G.U. 22 dicembre 1984, n. 351)

 

     Art. 1.

     1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da lire 62.579 a L. 64.054 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

     2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, ripristinata temporaneamente con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da L. 42.378 a L. 43.853 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

     3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista della lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 6.257,90 a L. 6.405,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

     4. Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto fino al 31 dicembre 1984.

 

          Art. 2.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono stabilite nella misura di L. 65.890 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, e l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono stabilite nella misura di L. 26.220 al quintale.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, ripristinata temporaneamente per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è stabilita in lire 45.689 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, e l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla suddetta legge, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, è stabilita in L. 6.589 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 5 della L. 26 aprile 1985, n. 154, conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente decreto e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.