§ 98.1.27731 - D.L. 29 maggio 1984, n. 176 .
Misure urgenti in materia di tutela ambientale


Settore:Normativa nazionale
Data:29/05/1984
Numero:176


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.  [5]
Art. 5.  [6]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27731 - D.L. 29 maggio 1984, n. 176 [1].

Misure urgenti in materia di tutela ambientale

(G.U. 30 maggio 1984, n. 147)

 

     Art. 1. [2]

     Il Ministro per l'ecologia presiede il Comitato interministeriale, integrato con il Ministro per gli affari regionali, di cui all'articolo 3 della L. 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, ed il Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, che hanno sede presso il suo ufficio.

 

          Art. 2. [3]

     Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della L. 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quadro delle funzioni contemplate dall'articolo 2, lettera a), della L. 10 maggio 1976, n. 319, vigila sulla esecuzione degli adempimenti e sull'osservanza dei termini stabiliti dall'articolo 6, commi 10, 10-bis e 10-ter, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1984, n. 18.

 

          Art. 3. [4]

     1. Le regioni, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano al Comitato interministeriale i provvedimenti di proroga adottati ai sensi del comma 10, dell'articolo 6 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1984, n. 18, indicando in particolare per ciascuno di essi:

     a) lo stato attuale di progettazione o di esecuzione dell'impianto centralizzato di depurazione comunale o consortile;

     b) i limiti di accettabilità per gli scarichi nella pubblica fognatura che alimenta l'impianto medesimo, approvati dalla regione, a cui gli insediamenti produttivi esistenti devono adeguare i propri scarichi;

     c) le condizioni di qualità del corpo idrico ricettore e gli obiettivi di tutela fissati nell'ambito del piano regionale di risanamento.

     2. Il Comitato, convocato dal presidente, entro i successivi trenta giorni, sulla base dei dati ricevuti, emana le direttive necessarie per promuovere l'accelerazione delle procedure e dei lavori con riferimento alla data di scadenza di cui all'articolo 6, comma 10, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1984, n. 18.

 

          Art. 4. [5]

     Per le situazioni che richiedano urgenti interventi, individuate in relazione alla natura ed alla gravità delle condizioni di alterazione dei corpi ricettori, il Comitato:

     a) riconosce la priorità della esecuzione o del completamento delle opere ai fini della concessione dei finanziamenti statali previsti dalle vigenti disposizioni, dandone comunicazione agli enti competenti per la loro erogazione;

     b) valuta la congruità dei limiti di accettabilità delle norme e delle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono l'impianto centralizzato di depurazione;

     c) definisce, d'intesa con la regione interessata, le iniziative da assumere nei casi di grave ritardo nella realizzazione delle opere.

 

          Art. 5. [6]

     I Comitati interministeriali di cui all'articolo 1 del presente decreto, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, possono disporre accertamenti ispettivi conferendone l'incarico ai componenti dei collegi o degli istituti di cui all'articolo 3, ultimo comma, della L. 10 maggio 1976, n. 319, e all'articolo 5, terzo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 25 luglio 1984, n. 381. La legge di conversione è stata abrogata dall'art. 63 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. A norma degli artt. 62 e 63 dello stesso D.Lgs. 152/1999, sono fatti salvi gli effetti finanziari derivanti dal presente decreto-legge e le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi dello stesso restano in vigore, ove compatibili con gli allegati al D.Lgs. 152/1999, e fino all'adozione di specifiche normative in materia.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[5]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[6]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.