§ 98.1.27692 - D.L. 1 ottobre 1982, n. 695 .
Differimento del termine previsto dall'art. 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304.


Settore:Normativa nazionale
Data:01/10/1982
Numero:695


Sommario
Art. 1.      Il termine di centoventi giorni previsto nell'art. 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304, è differito di ulteriori centoventi giorni
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27692 - D.L. 1 ottobre 1982, n. 695 [1] .

Differimento del termine previsto dall'art. 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

(G.U. 2 ottobre 1982, n. 272)

 

     Art. 1.

     Il termine di centoventi giorni previsto nell'art. 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304, è differito di ulteriori centoventi giorni.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall' art. unico, L. 29 novembre 1982, n. 882.