§ 98.1.27672 - D.L. 16 marzo 1982, n. 76 .
Proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.


Settore:Normativa nazionale
Data:16/03/1982
Numero:76


Sommario
Art. 1.      Il termine massimo degli incarichi di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1982, n. [...]
Art. 2.      I posti d'organico vacanti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, di posizione funzionale apicale o di posizione funzionale intermedia, esclusi [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27672 - D.L. 16 marzo 1982, n. 76 [1].

Proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

(G.U. 17 marzo 1982, n. 74)

 

 

     Art. 1.

     Il termine massimo degli incarichi di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, è fissato al 30 giugno 1982.

 

          Art. 2.

     I posti d'organico vacanti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, di posizione funzionale apicale o di posizione funzionale intermedia, esclusi quelli di aiuto e vicedirettore sanitario occupati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del precedente art. 1, sono conferiti, fermo quanto disposto dall'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, limitatamente al 1982, mediante concorsi banditi ed espletati anche per più unità sanitarie locali con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130; i requisiti di ammissione, le prove di esame, i titoli valutabili, i criteri di valutazione e le commissioni giudicatrici sono disciplinati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982. Resta fermo il disposto dell'art. 166, primo comma, del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 anzidetto.

     Le regioni indicono, entro il 30 novembre 1982, i concorsi da espletare con le procedure previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2, L. 19 luglio 1982, n. 461, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del presente decreto.