§ 98.1.27588 - D.L. 15 dicembre 1979, n. 630 .
Proroga dei termini previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, che reca modificazioni ai servizi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/12/1979
Numero:630


Sommario
Art. 1.      I termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, sono prorogati, rispettivamente, al 14 giugno 1980 ed al 14 luglio 1980
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27588 - D.L. 15 dicembre 1979, n. 630 [1] .

Proroga dei termini previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, che reca modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili.

(G.U. 18 dicembre 1979, n. 343)

 

     Art. 1.

     I termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, sono prorogati, rispettivamente, al 14 giugno 1980 ed al 14 luglio 1980.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. unico della L. 14 febbraio 1980, n. 24.