§ 98.1.27580 - D.L. 1 ottobre 1979, n. 478 .
Modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Istituzione di un'imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori.


Settore:Normativa nazionale
Data:01/10/1979
Numero:478


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da L. 600 a L. 1.000 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla [...]
Art. 2.      Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con il precedente art. 1 si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e [...]
Art. 3.      I maggiori tributi dovuti in base all'art. 2 del presente decreto debbono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data [...]
Art. 4.      Nel caso di omessa o tardiva presentazione della denuncia di cui all'art. 2 o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo [...]
Art. 5.      L'imposta erariale di consumo prevista dalla legge 9 ottobre 1964, numero 986, e successive modificazioni, è stabilita nella misura di L. 350 per chilogrammo di banane [...]
Art. 6.  [5]
Art. 7.  [6]
Art. 8.  [7]
Art. 9.  [8]
Art. 10.  [9]
Art. 11.  [10]
Art. 12.  [11]
Art. 13.  [12]
Art. 14.  [13]
Art. 15.  [14]
Art. 16.  [15]
Art. 17.  [16]
Art. 18.  [17]
Art. 19.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27580 - D.L. 1 ottobre 1979, n. 478 [1] .

Modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Istituzione di un'imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori.

(G.U. 1 ottobre 1979, n. 269)

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da L. 600 a L. 1.000 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

     La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado.

     Le frazioni di grado superiori a 5 centesimi sono computate per un decimo di grado.

     Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

     Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

     Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerate come birra anche i suoi succedanei.

 

          Art. 2.

     Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con il precedente art. 1 si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti.

     A tal uopo il possessore del prodotto a norma del precedente comma deve fare denuncia delle quantità possedute entro i primi dieci giorni successivi alla data predetta all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.

     Agli effetti della liquidazione della differenza d'imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivamente accertato:

     a) 10% per il mosto di birra in corso di accertamento;

     b) 9,50% per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;

     c) 7,50% sulla birra in fase di fermentazione secondaria;

     d) 5,70% per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione;

     e) 4,50% sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;

     f) 1,70% sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo [2] .

 

          Art. 3.

     I maggiori tributi dovuti in base all'art. 2 del presente decreto debbono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione.

     Sulle somme non versate tempestivamente si applica l'indennità di mora del 6%. Detta indennità è ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine [3] .

     Sulle somme non versate tempestivamente si applica, inoltre, l'interesse nelle misure stabilite dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388.

 

          Art. 4.

     Nel caso di omessa o tardiva presentazione della denuncia di cui all'art. 2 o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del tributo dovuto [4] .

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dallo stesso art. 2.

 

          Art. 5.

     L'imposta erariale di consumo prevista dalla legge 9 ottobre 1964, numero 986, e successive modificazioni, è stabilita nella misura di L. 350 per chilogrammo di banane fresche e nella misura di L. 1.000 per chilogrammo di banane secche e di farina di banane.

 

          Art. 6. [5]

 

          Art. 7. [6]

 

          Art. 8. [7]

 

          Art. 9. [8]

 

          Art. 10. [9]

 

          Art. 11. [10]

 

          Art. 12. [11]

 

          Art. 13. [12]

 

          Art. 14. [13]

 

          Art. 15. [14]

 

          Art. 16. [15]

 

          Art. 17. [16]

 

          Art. 18. [17]

 

          Art. 19.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 30 novembre 1979, n. 599.

[2]  Lettera così modificata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 4 ottobre 1979, n. 272.

[3]  Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 4 ottobre 1979, n. 272.

[4]  Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 4 ottobre 1979, n. 272.

[5]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[6]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[7]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[8]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[9]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[10]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[11]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[12]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[13]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[14]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[15]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[16]  Articolo soppresso dallalegge di conversione.

[17]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.