§ 98.1.27497 - D.L. 27 dicembre 1975, n. 688 .
Provvedimenti per fronteggiare l'eccezionale situazione del servizi della Cassa depositi e prestiti.


Settore:Normativa nazionale
Data:27/12/1975
Numero:688


Sommario
Art. 1.      Per provvedere ad eccezionali esigenze di erogazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ad integrazione dei disavanzi economici dei bilanci comunali e [...]
Art. 2.      In attesa della nuova disciplina relativa al trattamento economico delle prestazioni straordinarie dei dipendenti dell'amministrazione dello Stato, per fronteggiare [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27497 - D.L. 27 dicembre 1975, n. 688 [1].

Provvedimenti per fronteggiare l'eccezionale situazione del servizi della Cassa depositi e prestiti.

(G.U. 30 dicembre 1975, n. 342)

 

     Art. 1.

     Per provvedere ad eccezionali esigenze di erogazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ad integrazione dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali, in dipendenza del mancato funzionamento degli uffici, il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, può disporre l'anticipazione fino alla metà della somma concessa dalla Cassa medesima, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale territorialmente competenti.

     Le somme da erogare saranno prelevate dal conto corrente fruttifero che la Cassa depositi e prestiti intrattiene col Tesoro dello Stato e trasferite al conto corrente infruttifero di tesoreria intestato alla Cassa stessa.

     Il decreto di cui al primo comma non è soggetto al riscontro preventivo della Corte dei conti e costituisce titolo di pagamento provvisorio; il provvedimento definitivo sarà soggetto al controllo della Corte dei conti.

 

          Art. 2.

     In attesa della nuova disciplina relativa al trattamento economico delle prestazioni straordinarie dei dipendenti dell'amministrazione dello Stato, per fronteggiare l'eccezionale situazione dei servizi della Cassa depositi e prestiti e per l'attuazione delle provvidenze disposte col decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1976, la corresponsione, in deroga alle vigenti disposizioni, al personale in servizio presso la Cassa stessa, compreso quello di cui al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e quello addetto ai servizi di ragioneria, di compensi speciali incentivanti, con divieto di forfettizzazione, in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

     Con decreto dei Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa, sono determinati i criteri per l'attribuzione di detti compensi, nell'importo massimo complessivo di L. 500.000.000, il cui onere, da evidenziare in apposito capitolo, è a carico dello stato di previsione della spesa di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse per l'esercizio 1976.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. unico, della L. 30 aprile 1976, n. 256, restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del presente decreto ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base allo stesso.