§ 98.1.27457 - D.L. 1 maggio 1970, n. 210 .
Proroga dell'obbligo contributivo previsto dall'art. 10, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:01/05/1970
Numero:210


Sommario
Art. 1.      I contributi di cui al primo comma, lettere a), b) e c) dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono versati per un ulteriore periodo di tre anni a partire dal [...]
Art. 2.      Il terzo comma dell'art. 34 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è modificato nel senso che, per gli oneri derivanti allo Stato in relazione a quanto stabilito dal [...]


§ 98.1.27457 - D.L. 1 maggio 1970, n. 210 [1] .

Proroga dell'obbligo contributivo previsto dall'art. 10, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per il finanziamento degli interventi della GESCAL

(G.U. 8 marzo 1970, n. 114)

 

     Art. 1.

     I contributi di cui al primo comma, lettere a), b) e c) dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono versati per un ulteriore periodo di tre anni a partire dal 1° aprile 1970.

     Per le costruzioni appaltate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il contributo previsto dalla lettera d), primo comma, dello stesso art. 10, è concesso fino all'importo massimo di un milione di lire a vano.

 

          Art. 2.

     Il terzo comma dell'art. 34 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è modificato nel senso che, per gli oneri derivanti allo Stato in relazione a quanto stabilito dal presente decreto, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 75 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 13 miliardi nell'anno finanziario 1973, di lire 25 miliardi nell'anno 1974, di lire 26 miliardi nell'anno 1975 e di lire 11 miliardi nell'anno 1976.

     Tali annualità saranno versate dallo Stato alla Gestione e utilizzate a copertura dei contributi previsti dall'articolo precedente.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. unico della L. 3 luglio 1970, n. 419.