§ 98.1.27441 - D.L. 18 novembre 1967, n. 1044 .
Costituzione e funzionamento di una cassa nazionale di conguaglio per assicurare, attraverso la riduzione dei compensi fissi mutualistici [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/11/1967
Numero:1044


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal primo gennaio 1966 i compensi fissi e addizionali a carico degli enti mutualistici e assicurativi per i ricoveri in corsia comune, determinati in [...]
Art. 2.      L'amministrazione della cassa è affidata ad un comitato composto come segue
Art. 3.      Il comitato
Art. 4.      Il servizio relativo al movimento delle riscossioni e dei pagamenti, in applicazione dei precedenti articoli, è espletato da un istituto di credito di diritto pubblico, [...]
Art. 5.      La gestione della cassa nazionale di conguaglio, ai fini del riscontro amministrativo-contabile della sua regolarità, è sottoposta ad un comitato di vigilanza composto
Art. 6.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico dello stanziamento previsto dal capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27441 - D.L. 18 novembre 1967, n. 1044 [1].

Costituzione e funzionamento di una cassa nazionale di conguaglio per assicurare, attraverso la riduzione dei compensi fissi mutualistici previsti e determinati a norma dell'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, la parziale copertura finanziaria del costo delle nuove retribuzioni fissate in favore dei medici ospedalieri che ne abbiano diritto a decorrere dal 1° gennaio 1966.

(G.U. 18 novembre 1967, n. 288)

 

     Art. 1.

     Con effetto dal primo gennaio 1966 i compensi fissi e addizionali a carico degli enti mutualistici e assicurativi per i ricoveri in corsia comune, determinati in conformità all'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono ridotti del 29 per cento, e detta percentuale è devoluta al pagamento di quota parte dei miglioramenti economici disposti dalle amministrazioni ospedaliere a decorrere dal primo gennaio 1966, in base agli accordi intervenuti tra le categorie interessate e la federazione nazionale degli ordini dei medici ed omologati dal Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

     La percentuale di riduzione può, ogni anno, sulla base delle risultanze della verifica prevista all'art. 3,lettera e), essere soggetta a revisione con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti la federazione nazionale degli ordini dei medici, la federazione italiana delle associazioni regionali ospedaliere e i sindacati più rappresentativi dei medici ospedalieri.

     La quota di riduzione di cui ai commi precedenti affluisce ad una cassa nazionale di conguaglio, che a tal fine viene istituita presso il Ministero della sanità.

 

          Art. 2.

     L'amministrazione della cassa è affidata ad un comitato composto come segue:

     A) un funzionario del Ministero della sanità, di qualifica non inferiore ad ispettore generale, con funzioni di presidente;

     B) un funzionario del Ministero dell'interno, di qualifica non inferiore ad ispettore generale;

     C) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di qualifica non inferiore ad ispettore generale;

     D) un funzionario del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore ad ispettore generale;

     E) un rappresentante degli enti mutualistici ed assicurativi, e delle casse mutue, designato dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale;

     F) due rappresentanti dei medici ospedalieri designati d'intesa tra le associazioni di categoria a base nazionale, e, in caso di non raggiunto accordo, dal Ministro per la sanità su indicazione delle singole associazioni;

     G) due rappresentanti della federazione nazionale delle associazioni regionali ospedaliere, designati dal comitato esecutivo;

     H) da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici [2] .

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

     Il comitato è nominato con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale. I suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Al presidente, ai componenti ed al segretario spetta un gettone di presenza, nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, la cui spesa sarà a carico del Ministero della sanità.

     Il comitato ha sede presso il Ministero della sanità.

 

          Art. 3.

     Il comitato:

     a) delibera le modalità con cui gli enti mutualistici ed assicurativi dovranno provvedere al pagamento della quota di riduzione dei compensi fissi dovuta alla cassa nazionale di conguaglio;

     b) provvede all'erogazione, in favore delle amministrazioni ospedaliere, delle somme destinate alla copertura degli stanziamenti dei bilanci degli enti stessi, in conseguenza di adeguamenti del trattamento economico del personale medico adottati in conformità dei criteri stabiliti dal Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

     c) controlla le richieste e la documentazione in base alle quali devono effettuarsi, mensilmente, le rimesse di cui al precedente punto b) alle amministrazioni ospedaliere;

     d) delibera il rendiconto annuale di gestione della cassa;

     e) verifica, alla fine di ogni esercizio, ai fini della determinazione della quota di riduzione di cui all'art. 1, secondo comma, l'entità dei versamenti effettuati o da effettuarsi da parte degli enti mutualistici ed assicurativi, rispetto agli accreditamenti già disposti ovvero ancora da disporre in favore delle amministrazioni ospedaliere;

     f) delibera lo schema di convenzione di cui al successivo art. 4.

 

          Art. 4.

     Il servizio relativo al movimento delle riscossioni e dei pagamenti, in applicazione dei precedenti articoli, è espletato da un istituto di credito di diritto pubblico, in base ad apposite convenzioni stipulate, in conformità dello schema-tipo deliberato dal comitato, tra il presidente dell'istituto di credito - ovvero da persona da lui delegata - e dai presidenti - o delegati - degli enti mutualistici ed assicurativi interessati, ed omologate dal Ministro per la sanità.

 

          Art. 5.

     La gestione della cassa nazionale di conguaglio, ai fini del riscontro amministrativo-contabile della sua regolarità, è sottoposta ad un comitato di vigilanza composto:

     1) da un consigliere della Corte dei conti con funzione di presidente designato dal presidente della Corte stessa;

     2) da un rappresentante del Ministero della sanità;

     3) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

     4) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

     5) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Il comitato di vigilanza è nominato con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Ai componenti il comitato di vigilanza spetta un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

     Il comitato, ove ne ravvisi la necessità, può delegare uno o più componenti per eseguire accertamenti sul riscontro della gestione della cassa presso l'istituto di credito di cui all'articolo precedente, presso gli enti mutualistici ed assicurativi e presso le amministrazioni ospedaliere.

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico dello stanziamento previsto dal capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per il periodo 1° novembre-31 dicembre 1967 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 17 gennaio 1968, n. 4 e abrogato dall'art. 5 della L. 25 marzo 1971, n. 213.

[2]  Lettera aggiunta dalla legge di conversione.