§ 98.1.27350 - Legge 11 luglio 2002, n. 176.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/07/2002
Numero:176


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 966.810 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.27350 - Legge 11 luglio 2002, n. 176.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998

(G.U. 9 agosto 2002, n. 186, S.O.)

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 966.810 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

 

     Le Parti alla presente Convenzione,

     Consapevoli delle conseguenze pericolose per la salute dell'uomo e per l'ambiente di taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale;

     Ricordando le pertinenti disposizioni della Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e sullo Sviluppo ed il capitolo 19 dell'Agenda 21 su una “Gestione efficace dal punto di vista ambientale di prodotti chimici tossici, compresa la prevenzione del traffico internazionale illegale di prodotti tossici e pericolosi”;

     Tenendo presente il lavoro intrapreso dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura e l'Agricoltura (FAO) ai fini del funzionamento della procedura volontaria del consenso informato a priori, definita nelle Linee Guida UNEP Emendate di Londra per lo Scambio di Informazioni sui Prodotti Chimici nel Commercio Internazionale (qui di seguito definite le “Linee Guida Emendate di Londra”) ed il Codice di Condotta Internazionale della FAO sulla Distribuzione e l'Impiego di Pesticidi (qui di seguito definito il “Codice di Condotta Internazionale”);

     Tenendo conto delle circostanze e delle particolari esigenze dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi con economie in fase di transizione, ed in particolare della necessità di rafforzare le potenzialità e le capacità nazionali per la gestione dei prodotti chimici, compreso il trasferimento di tecnologia, fornendo assistenza tecnica e finanziaria e promuovendo la cooperazione fra le Parti;

     Prendendo atto del fatto che alcuni paesi hanno una necessità specifica di informazioni sui movimenti di transito;

     Riconoscendo che occorrerebbe promuovere prassi di buona gestione per i prodotti chimici in tutti i paesi, tenendo conto, fra l'altro, dei criteri volontari enunciati nel Codice di Condotta Internazionale e nel Codice Etico dell'UNEP sul Commercio Internazionale di Prodotti Chimici;

     Desiderando assicurare che i prodotti chimici pericolosi che vengono esportati dal loro territorio vengono imballati ed etichettati in maniera adeguata per proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente, conformemente ai principi delle Linee Guida Emendate di Londra ed al Codice di Condotta Internazionale;

     Riconoscendo che le politiche commerciali e ambientali dovrebbero sostenersi a vicenda, con l'obiettivo di conseguire uno sviluppo sostenibile;

     Sottolineando che nulla nella presente Convenzione sarà interpretato in maniera tale da comportare in alcun modo modifiche dei diritti e dei doveri di una Parte previsti dagli accordi internazionali esistenti che si applicano ai prodotti chimici nel commercio internazionale o alla protezione dell'ambiente;

     Restando inteso che con quanto precede non si intende creare una gerarchia fra la presente Convenzione ed altri accordi internazionali;

     Determinare a proteggere la salute dell'uomo, compresa quella dei consumatori e dei lavoratori, nonché l'ambiente dalle conseguenze potenzialmente nocive di taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale;

     HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

 

     Art. 1. Obiettivo

     Obiettivo della presente Convenzione è quello di promuovere fra le Parti la condivisione di responsabilità e sforzi di collaborazione nel commercio internazionale di taluni prodotti chimici, per proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente da danni potenziali e contribuire al loro uso sano dal punto di vista ambientale, facilitando lo scambio di informazioni sulle loro caratteristiche, prevedendo un processo decisionale nazionale sulla loro importazione ed esportazione e divulgando tali decisioni alle Parti.

 

     Art. 2. Definizioni

     Ai fini della presente Convenzione:

     (a) “Prodotto chimico” indica una sostanza, presa singolarmente o in una miscela o preparazione, ottenuta tramite lavorazione o ricavata dalla natura, ma che non comprendesse alcun organismo vivente. Consiste nelle seguenti categorie: pesticidi (comprese le formula di pesticidi gravemente pericolosi) e prodotti industriali;

     (b) “prodotto chimico vietato” indica un prodotto chimico tutti gli usi del quale, all'interno di una o più categorie, sono stati vietati con intervento normativo definitivo, allo scopo di proteggere la salute dell'uomo o l'ambiente. Sono compresi i prodotti chimici a cui è stata negata l'approvazione per il primo impiego o che l'industria ha ritirato dal mercato interno o da ulteriore esame nel processo di approvazione interno e per cui esistono chiare prove che tale iniziativa è stata presa per proteggere la salute dell'uomo o l'ambiente;

     (c) “prodotto chimico rigorosamente limitato” indica un prodotto chimico tutti gli usi del quale, all'interno di una o più categorie, sono stati virtualmente vietati con intervento normativo definitivo, allo scopo di proteggere la salute dell'uomo o l'ambiente, ma di cui sono consentiti alcuni usi specifici. Sono compresi i prodotti chimici per cui è stata negata l'approvazione per virtualmente tutti gli usi o che l'industria ha ritirato dal mercato interno o da ulteriore esame nel processo di approvazione interno e per cui esistono chiare prove che tale iniziativa è stata presa per proteggere la salute dell'uomo o l'ambiente;

     (d) “formula di pesticidi gravemente pericolosa” indica un prodotto chimico formulato per essere usato come pesticida e che produce sulla salute o sull'ambiente effetti gravi osservabili a breve termine a seguito di una o più esposizioni, come indicato nelle condizioni di impiego;

     (e) “intervento normativo definitivo” indica un intervento di una Parte che non richiede un successivo intervento normativo della Parte stessa, ed il cui scopo è quello di vietare o limitare rigorosamente un prodotto chimico;

     (f) “esportazione” e “importazione” indicano, nelle rispettive connotazioni, il movimento di un prodotto chimico da una Parte ad un'altra Parte, ad esclusione delle operazioni di mero transito;

     (g) “Parte” indica uno Stato o organizzazione di integrazione economica regionale che ha acconsentito di essere vincolata dalla presente Convenzione e per cui la Convenzione è in vigore;

     (h) “organizzazione di integrazione economica regionale” indica un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione a cui i suoi Stati membri hanno trasferito la competenza per quanto concerne le questioni disciplinate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata, in conformità con le sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire alla presente Convenzione;

     (i) “Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici” indica l'organo sussidiario citato al paragrafo 6 dell'Articolo 18.

 

     Art. 3. Portata della Convenzione

     1 La presente Convenzione si applica:

     (a) ai prodotti chimici vietati o rigorosamente limitati;

     (b) alle formule chimiche di pesticidi gravemente pericolose.

     2 La presente Convenzione non si applica:

     (a) alle sostanze stupefacenti e psicotrope;

     (b) ai materiali radioattivi;

     (c) alle scorie;

     (d) alle armi chimiche;

     (e) ai prodotti farmaceutici, comprese le medicine per uso umano e veterinario;

     (f) ai prodotti chimici usati come additivi alimentari;

     (g) agli alimenti;

     (h) ai prodotti chimici in quantità che non dovrebbero incidere sulla salute dell'uomo o sull'ambiente, a condizione che siano importati:

     (i) ai fini della ricerca o dell'analisi;

     (ii) ad un singolo per suo uso personale in quantità ragionevoli per quell'uso.

 

     Art. 4. Autorità nazionali designate

     1. Ciascuna Parte designerà una o più autorità nazionali che saranno autorizzate ad agire per suo conto nell'espletare le funzioni amministrative previste dalla Convenzione.

     2. Ciascuna Parte cercherà di garantire che tale/i autorità abbia/no risorse sufficienti per svolgere con efficacia le relative mansioni.

     3. Ciascuna Parte, non oltre la data di entrata in vigore della presente Convenzione per essa, comunicherà al Segretariato il nome e l'indirizzo di detta/e autorità, e gli renderà tempestivamente note tutte le modifiche del nome o dell'indirizzo di tale/i autorità.

     4. Il Segretariato inoltrerà immediatamente alle Parti le notifiche ricevute ai sensi del paragrafo 3.

 

     Art. 5. Procedure per i prodotti chimici vietati o rigorosamente limitati

     1. Ciascuna Parte che abbia adottato un intervento normativo definitivo ne darà notifica scritta al Segretariato. Tale notifica sarà effettuata al più presto, e in ogni caso non oltre novanta giorni dalla data in cui l'intervento normativo definitivo è entrato in vigore, e conterrà le informazioni richieste in Allegato I, qualora disponibili.

     2. Ciascuna Parte, alla data di entrata in vigore della presente Convenzione per essa, comunicherà al Segretariato per iscritto gli interventi normativi definitivi in vigore in quel momento; ciò non vale per le Parti che hanno comunicato gli interventi normativi definitivi ai sensi delle Linee Guida emendate di Londra o del Codice di Condotta Internazionale, che non dovranno ripresentarle.

     3. Il Segretariato, non appena possibile, e in ogni caso non oltre sei mesi dalla data di ricezione di una notifica di cui ai paragrafi 1 e 2, verificherà se la notifica contiene le informazioni richieste in Allegato I. Qualora la notifica contenga le informazioni richieste, il Segretariato inoltrerà immediatamente a tutte le Parti una sintesi delle informazioni ricevute. Qualora la notifica non contenga le informazioni richieste, ne informerà di conseguenza la Parte notificante.

     4. Il Segretariato ogni sei mesi invierà alle Parti una sinossi delle informazioni ricevute in conformità con i paragrafi 1 e 2, comprese le informazioni relative alle notifiche che non contengono tutte le informazioni richieste in Allegato I.

     5. Quando il Segretariato avrà ricevuto almeno una notifica da ciascuna delle due regioni del Consenso Informato a Priori in relazione ad un prodotto chimico particolare di cui ha verificato che soddisfa le condizioni di cui in Allegato I, le inoltrerà al Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici. La composizione delle regioni del Consenso Informato a Priori sarà definita in una decisione che sarà adottata all'unanimità alla prima riunione della Conferenza delle Parti.

     6. Il Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici esaminerà le informazioni contenute in tali notifiche e, in conformità con i criteri enunciati in Allegato II, raccomanderà alla Conferenza delle Parti se il prodotto chimico in questione debba essere soggetto alla Procedura del Consenso Informato a Priori, e di conseguenza essere inserito nell'elenco di cui in Allegato III.

 

     Art. 6. Procedure per le formule di pesticidi gravemente pericolose

     1. Tutte le Parti che siano Paesi in via di sviluppo o Paesi con economia in transizione e che incontrano problemi dovuti a formule di pesticidi gravemente pericolose alle condizioni d'impiego vigenti nel loro territorio possono proporre al Segretariato di includere le formule di pesticidi gravemente pericolose nell'elenco dell'Allegato III. Nel mettere a punto una proposta, le Parti possono avvalersi dell'esperienza tecnica di qualsiasi fonte utile. Le proposte dovranno contenere le informazioni richieste nella parte 1 dell'Allegato IV.

     2. Il Segretariato, non appena possibile, e in ogni caso non oltre sei mesi dalla data di ricezione di una proposta di cui al paragrafo 1, verificherà se la proposta contiene le informazioni richieste nella parte 1 dell'Allegato IV. In caso positivo, il Segretariato inoltrerà immediatamente a tutte le Parti una sintesi delle informazioni ricevute. Nel caso in cui la proposta non contenga le informazioni richieste, ne informerà la Parte proponente.

     3. Il Segretariato raccoglierà le informazioni aggiuntive enunciate nella parte 2 dell'Allegato IV sulla proposta inoltrata ai sensi del paragrafo 2.

     4. Quando saranno stati soddisfatti i criteri di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 in merito ad una formula di pesticida gravemente pericolosa, il Segretariato inoltrerà la proposta e le relative informazioni al Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici.

     5. Il Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici esaminerà le informazioni contenute nella proposta e le informazioni aggiuntive raccolte e, in conformità con i criteri enunciati alla parte 3 dell'Allegato IV, raccomanderà alla Conferenza delle Parti se la formula di pesticidi gravemente pericolosa in questione debba essere soggetta alla procedura del Consenso Informato a Priori e, di conseguenza, debba essere inserita nell'elenco dell'Allegato III.

 

     Art. 7. Elenco dei prodotti chimici di cui in Allegato III

     1. Il Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici preparerà un progetto di documento guida sulla decisione per ogni prodotto chimico che esso ha deciso di raccomandare perché venga inserito nell'elenco dell'Allegato III. Il documento guida sulla decisione si dovrebbe fondare come minimo sulle informazioni di cui in Allegato I o, eventualmente, in Allegato IV, e comprendere informazioni sugli usi del prodotto chimico in una categoria diversa da quella per cui si applica l'intervento normativo definitivo.

     2. La raccomandazione di cui al paragrafo 1, insieme con il progetto di documento guida sulla decisione, sarà inoltrata alla Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti deciderà se il prodotto chimico debba essere soggetto a procedura del Consenso Informato a Priori e, di conseguenza, se si debba inserire il prodotto nell'elenco dell'Allegato III ed approvare il progetto di documento guida di decisione.

     3. Quando la Conferenza delle Parti avrà deciso se inserire un prodotto chimico nell'elenco di cui in Allegato III ed approvato il relativo documento guida sulla decisione, il Segretariato comunicherà immediatamente tale informazione a tutte le Parti.

 

     Art. 8. Prodotti chimici soggetti a procedura del Consenso informato a priori volontaria

     Per tutti i prodotti chimici, diversi da quelli che figurano in elenco in Allegato III, che sono stati inseriti nella procedura del Consenso Informato a Priori volontaria prima della data della prima riunione della Conferenza delle Parti, la Conferenza delle Parti deciderà nel corso di una riunione se inserirli nell'elenco di cui in Allegato III, a condizione che abbia accertato che siano soddisfatti tutti i relativi criteri.

 

     Art. 9. Cancellazione dei prodotti chimici dall'Allegato III

     1. Qualora una Parte presenti al Segretariato informazioni che non erano disponibili al momento della decisione sull'inserimento del prodotto chimico nell'elenco di cui in Allegato III e le informazioni indicano che il suo inserimento può non essere più giustificato, in base ai criteri di cui in Allegato II o, a seconda dei casi, in Allegato IV, il Segretariato inoltrerà le informazioni al Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici.

     2. Il Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici esaminerà le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1. Per ogni prodotto chimico che il Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici, in conformità con i criteri di cui in Allegato II o, a seconda dei casi, in Allegato IV, decide di raccomandare venga cancellato dall'Allegato III, il Comitato preparerà un nuovo progetto di documento guida sulla decisione.

     3. La raccomandazione di cui al paragrafo 2 sarà inoltrata alla Conferenza delle Parti e sarà corredata da un nuovo progetto di documento guida sulla decisione. La Conferenza delle Parti deciderà se il prodotto chimico debba essere cancellato dall'Allegato III e se approvare il nuovo progetto, di documento guida sulla decisione.

     4. Quando sarà stata adottata la decisione di cancellare un prodotto chimico dall'Allegato III e la Conferenza delle Parti avrà approvato il nuovo documento guida sulla decisione, il Segretariato comunicherà immediatamente tali informazioni a tutte le Parti.

 

     Art. 10. Obblighi in relazione alle importazioni dei prodotti chimici elencati in Allegato III

     1. Ogni Parte attuerà i provvedimenti legislativi o amministrativi atti a garantire l'adozione di decisioni tempestive in relazione alle importazioni dei prodotti chimici elencati in Allegato III.

     2. Ogni Parte trasmetterà al Segretariato al più presto, e in ogni caso non oltre nove mesi dalla data di invio del documento guida sulla decisione di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 7, una risposta relativa alle future importazioni del prodotto chimico in questione. Nel caso in cui una Parte cambi la risposta, inoltrerà immediatamente quella nuova al Segretariato.

     3. A scadenza del periodo indicato al paragrafo 2, il Segretariato invierà immediatamente alle Parti che non hanno risposto una richiesta scritta in merito. Nel caso in cui la Parte non sia in grado di rispondere, il Segretariato, qualora opportuno, la aiuterà a fornire la risposta nel lasso di tempo specificato nell'ultima frase del paragrafo 2 dell'Articolo 11.

     4. La risposta di cui al paragrafo 2 consisterà in:

     (a) una decisione finale, conforme ai provvedimenti legisaltivi o amministrativi:

     (i) di consentire le importazioni;

     (ii) di non consentire le importazioni, ovvero

     (iii) di consentire le importazioni solo a determinate condizioni; oppure

     (b) una risposta provvisoria, che può comprendere:

     (i) una decisione provvisoria di consenso alle importazioni, con o senza condizioni specifiche, ovvero di divieto alle importazioni nel periodo provvisorio;

     (ii) una dichiarazione che attesti che si sta prendendo in attiva considerazione una decisione finale;

     (iii) una richiesta di ulteriori informazioni al Segretariato o alla Parte che ha comunicato l'intervento normativo definitivo;

     (iv) una richiesta di assistenza per la valutazione del prodotto chimico al Segretariato.

     5. La risposta di cui a punti (a) o (b) del paragrafo 4 si riferirà alla categoria o alle categorie specificate per il prodotto chimico in Allegato III.

     6. La decisione finale dovrà essere corredata da una descrizione dei provvedimenti legislativi o amministrativi su cui si basa.,

     7. Ogni Parte, non oltre la data di entrata in vigore della presente Convenzione per essa, inoltrerà al Segretariato le risposte relative ad ogni prodotto chimico elencato in Allegato III. Le Parti che hanno fornito tali risposte ai sensi delle Linee Guida di Londra Emendate o del Codice di Condotta Internazionale non dovranno ripresentarle.

     8. Ogni Parte metterà a disposizione degli interessati che rientrano nella sua giurisdizione le risposte di cui al presente Articolo, in conformità con i propri provvedimenti legislativi o amministrativi.

     9. Una Parte che, in base ai precedenti paragrafi 2 e 4 ed al paragrafo 2 dell'Articolo 11, decide di non consentire l'importazione di un prodotto chimico o di consentirne l'importazione solo a determinate condizioni, se ancora non ha provveduto, vieterà simultaneamente, o sottoporrà alle stesse condizioni:

     (a) le importazioni del prodotto chimico, da qualsiasi fonte;

     (b) la produzione interna del prodotto chimico per uso interno.

     10. Ogni sei mesi il Segretariato informerà tutte le parti delle risposte ricevute. Tali informazioni comprenderanno una descrizione dei provvedimenti legislativi o amministrativi in base ai quali sono state adottate le decisioni, ove disponibili. Il Segretariato informerà inoltre le Parti dell'eventuale impossibilità di trasmettere una risposta.

 

     Art. 11. Obblighi in relazione alle esportazioni dei prodotti chimici elencati in Allegato III

     1. Ogni Parte esportatrice:

     (a) attuerà adeguati provvedimenti legislativi o amministrativi per comunicare le risposte inoltrate dal Segretariato in conformità con il paragrafo 10 dell'Articolo 10 agli interessati nell'ambito della sua giurisdizione;

     (b) adotterà adeguati provvedimenti legislativi o amministrativi per far sì che gli esportatori che rientrano nella sua giurisdizione si conformino alle decisioni contenute in ogni risposta entro sei mesi dalla data in cui il Segretariato comunica per la prima volta alle Parti tale risposta, come previsto al paragrafo 10 dell'Articolo 10;

     (c) fornirà consulenza ed aiuterà le Parti importatrici, su richiesta e se del caso:

     (i) ad ottenere ulteriori informazioni per aiutarle ad adottare provvedimenti, come previsto al paragrafo 4 dell'Articolo 10 ed al successivo paragrafo 2(c);

     (ii) a rafforzare le loro potenzialità e capacità di gestire i prodotti chimici in maniera sicura durante il loro ciclo di vita.

     2. Ogni Parte garantirà che un prodotto chimico elencato in Allegato III non venga esportato dal suo territorio in nessuna Parte importatrice che, in circostanze eccezionali, non ha provveduto a trasmettere una risposta o ha trasmesso una risposta provvisoria che non contiene una decisione provvisoria, tranne nel caso in cui:

     (a) Si tratti di un prodotto chimico che, al momento dell'importazione, è stato registrato come prodotto chimico nella Parte importatrice; ovvero

     (b) Si tratti di un prodotto chimico per il quale esistono prove che sia stato precedentemente usato, o importato, nella Parte importatrice e per il quale non sono state adottate iniziative normative volte a vieterne l'uso; ovvero

     (c) l'esportatore abbia chiesto e ricevuto consenso esplicito per l'importazione tramite un'autorità nazionale designata della Parte importatrice. La Parte importatrice risponderà a tale richiesta entro sessanta giorni e comunicherà tempestivamente la sua decisione al Segretariato.

     Gli obblighi delle Parti esportatrici di cui al presente paragrafo si applicheranno a decorrere dalla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data in cui il Segretariato ha informato per la prima volta le Parti che una Parte non ha trasmesso la risposta o ha trasmesso una risposta provvisoria che non contiene una decisione provvisoria, come previsto al paragrafo 10 dell'Articolo 10, e si applicheranno per un anno.

 

     Art. 12. Avviso di esportazione

     1. Quando un prodotto chimico che è vietato o rigorosamente limitato da una Parte viene esportato dal suo territorio, detta Parte fornirà un avviso di esportazione alla parte importatrice. L'avviso di esportazione conterrà le informazioni enunciate in Allegato V.

     2. L'avviso di esportazione sarà presentato per quel prodotto chimico prima della prima esportazione successiva all'adozione del corrispondente intervento normativo definitivo. Successivamente, l'avviso di esportazione sarà presentato prima della prima esportazione di ogni anno solare. La richiesta di comunicazione precedente all'esportazione può essere sospesa dall'autorità nazionale designata della Parte importatrice.

     3. Una parte esportatrice presenterà un avviso di esportazione aggiornato dopo aver adottato un intervento normativo definitivo che comporti una modifica sostanziale al divieto o alla rigorosa limitazione di quel prodotto chimico.

     4. La Parte importatrice accuserà ricevuta del primo avviso di esportazione ricevuto successivamente all'adozione dell'intervento normativo definitivo. Qualora alla parte esportatrice non pervenga ricevuta entro trenta giorni dall'invio dell'avviso di esportazione, presenterà un secondo avviso. La Parte esportatrice si adopererà nella misura del possibile per far sì che la Parte importatrice riceva il secondo avviso.

     5. Gli obblighi di una Parte, di cui al paragrafo 1, non si applicheranno più quando:

     (a) il prodotto chimico farà parte dell'elenco dell'Allegato III:

     (b) la Parte importatrice avrà fornito al Segretariato una risposta per il prodotto chimico, in conformità con il paragrafo 2 dell'Articolo 10;

     (c) il Segretariato avrà inoltrato la risposta alle Parti, come previsto al paragrafo 10 dell'Articolo 10.

 

     Art. 13. Informazioni di corredo ai prodotti chimici esportati

     1. La Conferenza delle Parti incoraggerà l'Organizzazione Doganale Mondiale ad assegnare specifici codici doganali del Sistema Armonizzato ai singoli prodotti chimici o gruppi di prodotti chimici che figurano nell'elenco dell'Allegato III, ove opportuno. Ogni qualvolta sia stato assegnato un codice ad un prodotto chimico, ogni Parte chiederà che il documento di spedizione relativo a tale prodotto, qualora esportato, indichi il codice.

     2. Ferme restando eventuali richieste della Parte importatrice, ciascuna Parte chiederà che sia i prodotti chimici elencati in Allegato III che i prodotti chimici vietati o rigorosamente limitati nel suo territorio, quando esportati, siano oggetto di etichettatura che garantisca un'adeguata disponibilità di informazioni sui rischi e/o i pericoli alla salute dell'uomo o all'ambiente, tenendo conto degli standard internazionali in materia.

     3. Ferme restando eventuali richieste della Parte importatrice, ciascuna Parte può chiedere che i prodotti chimici soggetti ad etichettatura per motivi ambientali o sanitari nel suo territorio, quando esportati, siano oggetto di etichettatura che garantisca un'adeguata disponibilità di informazioni sui rischi e/o i pericoli alla salute dell'uomo o all'ambiente, tenendo conto degli standard internazionali in materia.

     4. Per quanto riguarda i prodotti chimici di cui al paragrafo 2 che devono essere usati a fini occupazionali, ciascuna Parte esportatrice chiederà che ad ogni importatore sia inviato un documento contenente dati sulla sicurezza in un formato internazionalmente riconosciuto, contenente le informazioni più aggiornate disponibili.

     5. Le infomazioni sull'etichetta e sul documento relativo ai dati sulla sicurezza, nella misura del possibile, dovrebbero essere fornite in una o più delle lingue ufficiali della parte importatrice.

 

     Art. 14. Scambio di informazioni

     1. Ciascuna Parte, qualora opportuno ed in conformità con gli obiettivi della presente Convenzione, agevolerà:

     (a) lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche sui prodotti chimici nell'ambito della presente Convenzione, comprese quelle tossicologiche, ecotossicologiche e di sicurezza;

     (b) la disponibilità di informazioni pubbliche sulle iniziative normative interne attinenti agli obiettivi della presente Convenzione;

     (c) la diffusione di informazioni alle altre parti, direttamente o tramite il Segretariato, sulle iniziative normative interne che limitano sostanzialmente uno o più usi del prodotto chimico, qualora opportuno.

     2. Le Parti che si scambiano informazioni in conformità con la presente Convenzione proteggeranno tutte le informazioni riservate, come concordato.

     3. Le seguenti informazioni non saranno considerate riservate ai fini della presente Convenzione:

     (a) le informazioni di cui agli Allegati I e IV, presentati rispettivamente in conformità agli Articoli 5 e 6;

     (b) le informazioni contenute nel documento sui dati relativi alla sicurezza, di cui al paragrafo 4 dell'Articolo 13;

     (c) la data di scadenza del prodotto chimico;

     (d) le informazioni su misure cautelative, compresa la classificazione del pericolo, la natura del rischio ed i relativi consigli di sicurezza;

     (e) la sintesi dei risultati dei test tossicologici ed ecotossicologici.

     4. La data di produzione del prodotto chimico non sarà generalmente considerata riservata ai fini della presente Convenzione.

     5. Ogni Parte che richiede informazioni sui movimenti di transito attraverso il proprio territorio di prodotti chimici contenuti nell'elenco dell'Allegato III può comunicare tale necessità al Segretariato, che ne informerà di conseguenza tutte le Parti.

 

     Art. 15. Attuazione della Convenzione

     1. Ogni Parte adotterà i provvedimenti che potranno rendersi necessari per creare e rafforzare le proprie infrastrutture e istituzioni nazionali, per dare alla presente Convenzione un'efficace attuazione. Tali provvedimenti potranno comprendere, a seconda delle necessità, l'adozione o l'emendamento dei provvedimenti legislativi o amministrativi nazionali, fra cui:

     (a) l'istituzione di registri e banche dati nazionali contenenti informazioni sulla sicurezza dei prodotti chimici;

     (b) l'incoraggiamento di iniziative da parte dell'industria per la promozione della sicurezza chimica;

     (c) la promozione di accordi volontari, tenendo conto delle disposizioni dell'Articolo 16.

     2. Ogni Parte garantirà, nella misura del possibile, che il pubblico abbia un adeguato accesso alle informazioni sulla gestione dei prodotti chimici e su quella degli incidenti, nonché sulle alternative più sicure per la salute dell'uomo o per l'ambiente rispetto ai prodotti chimici che figurano nell'elenco dell'Allegato III.

     3. Le Parti concordano di collaborare, direttamente o, se del caso, attraverso le organizzazioni internazionali competenti, ad attuare la presente Convenzione ai livelli subregionale, regionale e mondiale.

     4. Nulla nella presente Convenzione sarà interpretato come una limitazione al diritto delle Parti di adottare le iniziative che siano più propriamente protettive per la salute dell'uomo e per l'ambiente rispetto a quelle di cui alla presente Convenzione, a condizione che tali iniziative siano coerenti con le disposizioni della presente Convenzione e conformi al diritto internazionale.

 

     Art. 16. Assistenza tecnica

     Le Parti, tenendo conto in particolare delle esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi con economie in transizione, collaboreranno nel promuovere assistenza tecnica per lo sviluppo delle infrastrutture e delle capacità necessarie a gestire i prodotti chimici, al fine di consentire l'attuazione della presente Convenzione. Le Parti con programmi più avanzati di regolamentazione dei prodotti chimici dovrebbero fornire assistenza tecnica, compresa la formazione, alle altre Parti nella messa a punto delle loro infrastrutture e della capacità di gestire i prodotti chimici nel loro ciclo di vita completo.

 

     Art. 17. Non osservanza

     La Conferenza delle Parti, non appena possibile, elaborerà ed approverà procedure e meccanismi istituzionali per determinare la non osservanza delle disposizioni della presente Convenzione e per il trattamento da riservare alle Parti non osservanti.

 

     Art. 18. Conferenza delle Parti

     1. Viene qui istituita una Conferenza delle Parti.

     2. La prima riunione della Conferenza delle Parti sarà convocata dal Direttore Esecutivo dell'UNEP e dal Direttore Generale della FAO, che lavoreranno congiuntamente, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si terranno riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti ad intervalli regolari, che la Conferenza stessa stabilirà.

     3. Riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti si svolgeranno tutte le volte che la Conferenza lo riterrà necessario, ovvero su richiesta scritta di una qualsiasi Parte, a condizione che sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.

     4. La Conferenza delle Parti concorderà ed adotterà all'unanimità nel corso della sua prima riunione il regolamento interno e le norme finanziarie per se stessa e per tutti gli organismi sussidiari, come pure le disposizioni finanziarie che disciplinano il funzionamento del Segretariato.

     5. Inoltre, la Conferenza delle Parti terrà costantemente in esame e valuterà l'attuazione della presente Convenzione. Essa svolgerà le funzioni, ad essa attribuite dalla Convenzione e, a tal fine:

     (a) istituirà, in ottemperanza a quanto stabilito al successivo paragrafo 6, gli organi sussidiari che considererà necessari per attuare la presente Convenzione;

     (b) collaborerà, ove opportuno, con le organizzazioni internazionali e gli organi intergovernativi e non governativi competenti;

     (c) esaminerà e adotterà tutte le ulteriori iniziative che potranno essere necessarie per conseguire gli obiettivi della Convenzione.

     6. La Conferenza delle Parti, nel corso della prima riunione, istituirà un organo sussidiario, che sarà denominato Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici, che svolgerà le funzioni ad esso attribuite dalla presente Convenzione. A tale riguardo:

     (a) i membri del Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici saranno nominati dalla Conferenza delle Parti. Del Comitato faranno parte un numero ristretto di esperti di gestione di prodotti chimici designati dal governo. I membri del Comitato saranno nominati in base a un'equa distribuzione geografica, assicurando anche un certo equilibrio fra Parti sviluppate e Parti in via di sviluppo;

     (b) la Conferenza delle Parti deciderà il mandato, lìorganizzazione ed il funzionamento del Comitato;

     (c) il Comitato si adopererà al massimo affinché le sue raccomandazioni siano votate all'unanimità. Nel caso in cui, nonostante sia stato compiuto ogni sforzo, non sia stato possibile raggiungee l'unanimità, la raccomandazione sarà adottata a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti.

     7. Le Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, come pure tutti gli Stati che non sono Parte alla presente Convenzione, possono essere rappresentate alle riunioni della Conferenza delle Parti in qualità di osservatori. Tutti gli organismi o le agenzie, nazionali o internazionali, governativi o non governativi, competenti delle questioni trattate dalla Convenzione, che abbiano comunicato al Segretariato che desiderano essere rappresentati ad una riunione della Conferenza delle Parti in qualità di osservatori potranno partecipare, tranne nel caso in cui almeno un terzo delle Parti presenti non si opponga. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori saranno soggette al regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.

 

     Art. 19. Segretariato

     1. Viene qui istituito un Segretariato.

     2. Le funzioni del Segretariato saranno le seguenti:

     (a) organizzare le riunioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi sussidiari e fornire loro i necessari servizi;

     (b) facilitare l'assistenza alle Parti, in particolare a quelle in via di sviluppo e a quelle con economie in transizione, su richiesta, nell'attuazione della presente Convenzione;

     (c) garantire il necessario coordinamento con le segreterie degli altri organismi internazionali interessati;

     (d) concludere, seguendo le direttive generali della Conferenza delle Parti, gli accordi amministrativi e contrattuali necessari per espletare efficacemente le proprie funzioni;

     (e) svolgere le altre funzioni di segreteria specificate nella presente Convenzione e tutte le altre funzioni che la Conferenza delle Parti potrà indicare.

     3. Le funzioni di segreteria per la presente Convenzione saranno svolte congiuntamente dal Direttore Esecutivo dell'UNEP e dal Direttore Generale della FAO, tenendo conto degli accordi che essi potranno prendere, con l'approvazione della Conferenza delle Parti.

     4. La Conferenza delle Parti potrà decidere, con maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti, di affidare mansioni di segreteria ad una o più organizzazioni internazionali competenti, qualora dovesse rilevare che il Segretariato non funzione come voluto.

 

     Art. 20. Composizione delle controversie

     1. Le Parti comporranno tutte le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione tramite negoziato o con gli altri mezzi pacifici che essi potranno scegliere.

     2. Al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, ovvero in qualunque momento successivo, una Parte che non sia un'organizzazione di integrazione economica regionale può dichiarare con uno strumento scritto da presentare al Depositario che, per quanto riguarda le controversie relative all'interpretazione o applicazione della Convenzione, essa riconosce uno o entrambi dei seguenti mezzi di composizione delle controversie come obbligatori nei confronti di tutte le Parti che accettano il medesimo obbligo:

     (a) arbitrato in conformità con le procedure che la Conferenza delle Parti adotterà con un allegato non appena possibile;

     (b) rinvio della controversia alla Corte Internazionale di Giustizia.

     3. Una Parte che sia un'organizzazione di integrazione economica regionale può emanare una dichiarazione avente il medesimo effetto in relazione all'arbitrato, in conformità con la procedura di cui al paragrafo 2(a).

     4. Una dichiarazione emanata in base al paragrafo 2 resterà in vigore fino a scadenza, come previsto dai suoi termini, ovvero fino a tre mesi dopo che il Depositario avrà ricevuto notifica scritta della relativa revoca.

     5. La scadenza di una dichiarazione, di una notifica di revoca o di una nuova dichiarazione non incideranno in alcun modo sui processi in corso presso un tribunale arbitrale o presso la Corte Internazionale di Giustizia, tranne nel caso in cui le parti alla controversia non concordino altrimenti.

     6. Qualora le parti in causa non abbiano accettato la stessa o una delle procedure di cui al paragrafo 2, e non siano in grado di comporre la controversia entro dodici mesi a partire da quando una parte avrà notificato all'altra l'esistenza di una controversia fra di loro, la controversia sarà sottoposta ad una commissione di conciliazione, su richiesta di una delle parti alla controversia. La commissione di conciliazione presenterà una relazione contenente raccomandazioni. Ulteriori procedure relative alla commissione di conciliazione saranno incluse in un allegato che la Conferenza delle Parti adotterà al più tardi nel corso della seconda riunione della Conferenza.

 

     Art. 21. Emendamenti alla Convenzione

     1. Tutte le Parti possono proporre emendamenti alla presente Convenzione.

     2. Gli emendamenti alla presente Convenzione possono essere adottati ad una riunione della Conferenza delle Parti. Il testo di una proposta di emendamento sarà trasmesso alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione nella quale si propone la sua adozione. Il Segretariato trasmetterà anche la proposta di emendamento ai firmatari alla presente Convenzione e, per informazione, al Depositario.

     3. Le Parti si adopereranno al massimo per conseguire un accordo unanime sulle proposte di emendamento alla presente Convenzione. Nel caso in cui, nonostante gli sforzi compiuti, non sia stato conseguito nessun accordo, l'emendamento sarà adottato con maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti alla riunione.

     4. L'emendamento sarà comunicato dal Depositario a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione.

     5. La ratifica, accettazione o approvazione di un emendamento saranno comunicati al Depositario per iscritto. Un emendamento adottato in conformità con il paragrafo 3 entrerà in vigore per le Parti che lo hanno accettato il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte di almeno tre quarti delle Parti. Successivamente, l'emendamento entrerà in vigore per qualunque altra Parte il novantesimo giorno successivo alla data in cui quella Parte deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento.

 

     Art. 22. Adozione ed emendamenti di allegati

     1. Gli Allegati al presente Accordo formeranno parte integrante dello stesso e, tranne nel caso in cui non sia esplicitamente previsto diversamente, un riferimento alla presente Convenzione costituisce allo stesso tempo un riferimento a ciascuno dei suoi allegati.

     2. Gli Allegati tratteranno solo di questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.

     3. Le seguenti procedure si applicheranno alla proposta, adozione ed entrata in vigore di ulteriori allegati alla presente Convenzione:

     (a) ulteriori allegati saranno proposti e adottati in conformità con la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'Articolo 21;

     (b) ogni Parte che non possa accettare un nuovo allegato, lo comunicherà per iscritto al Depositario, entro un anno dalla data di comunicazione dell'adozione del nuovo allegato da parte del Depositario. Il Depositario comunicherà tempestivamente a tutte le Parti di aver ricevuto tale comunicazione. Una Parte può in qualunque momento ritirare una precedente comunicazione di non accettazione di un nuovo allegato ed esso entrerà con ciò in vigore per quella Parte, fermo restando quanto specificato al successivo punto (c);

     (c) a scadenza di un anno dalla data di comunicazione da parte del Depositario dell'adozione di un nuovo allegato, l'allegato entrerà in vigore per tutte le Parti che non hanno presentato tale comunicazione, in conformità con le disposizioni del precedente punto (b).

     4. Ad eccezione dell'Allegato III, l'approvazione, adozione ed entrata in vigore degli emendamenti alla presente Convenzione saranno soggetti alle stesse procedure relative alla proposta, adozione ed entrata in vigore dei nuovi allegati alla Convenzione.

     5. Le seguenti procedure si applicheranno alla proposta, adozione ed entrata in vigore degli emendamenti all'Allegato III:

     (a) gli emendamenti all'Allegato III saranno proposti e adottati in base alla procedura enunciata agli Articoli da 5 a 9 ed al paragrafo 2 dell'Articolo 21;

     (b) la Conferenza delle Parti adotterà le sue decisioni sull'adozione all'unanimità;

     (c) una decisione di emendamento all'Allegato III sarà immediatamente comunicata alle Parti dal Depositario. L'emendamento entrerà in vigore per tutte le Parti in una data che sarà precisata nella decisione.

     6. Qualora un nuovo allegato o un emendamento ad un allegato si riferiscano ad un emendamento della presente Convenzione, il nuovo allegato o emendamento non entreranno in vigore fino a quanto non sarà entrato in vigore l'emendamento alla Convenzione.

 

     Art. 23. Voto

     1. Ogni Parte alla presente Convenzione disporrà di un voto, tranne nei casi previsti al successivo paragrafo 2.

     2. Un'organizzazione di integrazione economica regionale, per le questioni di sua competenza, eserciterà il suo diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Tale organizzazione non eserciterà il suo diritto di voto nel caso in cui uno dei suoi Stati membri eserciti il diritto di voto e viceversa.

     3. Ai fini della presente Convenzione, per “Parti presenti e votanti” si intendono le Parti presenti che esprimono un voto positivo o negativo.

 

     Art. 24. Firma

     La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Rotterdam per tutti gli Stati ed organizzazioni di integrazione economica regionale l'11 settembre 1998, e presso la Sede delle Nazioni Unite di New York dal 12 settembre 1998 al 10 settembre 1999.

 

     Art. 25. Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

     1. La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale. Sarà aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale dal giorno successivo alla data in cui la Convenzione sarà chiusa alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Depositario.

     2. Ogni organizzazione di integrazione economica regionale che diventa Parte alla presente Convenzione senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia Parte sarà vincolata a tutti gli obblighi di cui alla presente Convenzione. Nel caso di tali organizzazioni, uno o più Stati membri della quale è Parte alla presente Convenzione, l'organizzazione ed i suoi Stati membri decideranno in merito alle rispettive responsabilità per l'espletamento degli obblighi derivanti dalla Convenzione. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non saranno autorizzati ad esercitare i diritti previsti dalla Convenzione contemporaneamente.

     3. Nei suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, un'organizzazione di integrazione economica regionale dichiarerà l'ambito della sua competenza per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla presente Convenzione. Ciascuna di tali organizzazioni informerà inoltre il Depositario, che a sua volta informerà le Parti di ogni modifica di rilievo alla sua sfera di competenza.

 

     Art. 26. Entrata in vigore

     1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

     2. Per ogni Stato o organizzazione di integrazione economica regionale che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi accede dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato o organizzazione di integrazione economica regionale.

     3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, ogni strumento depositato da un'organizzazione di integrazione economica regionale non sarà considerato aggiuntivo a quelli depositati dagli Stati membri di quella organizzazione.

 

     Art. 27. Riserve

     Non si potranno esprimere riserve alla presente Convenzione.

 

     Art. 28. Recessione

     1. In qualunque momento successivo a tre anni dalla data in cui la presente Convenzione è entrata in vigore per una Parte, tale Parte può recedere dalla Convenzione dandone notifica scritta al Depositario.

     2. Ogni recessione avrà effetto alla scadenza di un anno dalla data di ricezione da parte del Depositario della notifica di recessione, ovvero in qualunque altra data posteriore, che potrà essere specificata nella notifica di recessione.

 

     Art. 29. Depositario

     Il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà il Depositario della presente Convenzione.

 

     Art. 30. Testi facenti fede

     L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

 

     Allegato I

     RICHIESTA DI INFORMAZIONI PER LE NOTIFICHE PRESENTATE IN CONFORMITA' CON L'ARTICOLO 5

     Le notifiche comprenderanno:

     1. Proprietà, identificazione e usi

     (a) denominazione comune;

     (b) nome chimico in base alla nomenclatura internazionalmente riconosciuta (ad esempio, Unione Internazionale di Chimica Pura e Applicata (IUPAC)), nei casi in cui tale nomenclatura esista;

     (c) denominazione commerciale e denominazione delle preparazioni;

     (d) numeri di codice: numero di Servizio dell'Estratto dei prodotti Chimici (CAS), numero doganale del Servizio Standardizzato ed altri numeri;

     (e) informazioni sulla classificazione dei pericoli, nel caso in cui sia necessario indicare la classificazione del prodotto chimico;

     (f) uso o usi del prodotto chimico;

     (g) proprietà psico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.

     2. Intervento normativo definitivo

     (a) Informazioni specifiche sull'intervento normativo definitivo:

     (i) sintesi dell'intervento normativo definitivo;

     (ii) riferimento al documento normativo;

     (iii) data di entrata in vigore dell'intervento normativo definitivo;

     (iv) indicazione sul fatto che l'intervento normativo definitivo sia stato adottato sulla base di un rischio o della valutazione del pericolo e, in caso positivo, informazioni sulla valutazione, comprendente un riferimento alla relativa documentazione;

     (v) motivi per i quali sono stati adottati gli interventi normativi definitivi rilevanti per la salute dell'uomo, compresa quella dei consumatori e dei lavoratori, o per l'ambiente;

     (vi) sintesi dei pericoli e dei rischi che il prodotto chimico rappresenta per la salute dell'uomo, compresa la salute dei consumatori e dei lavoratori, ovvero per l'ambiente ed effetto previsto dell'intervento normativo definitivo;

     (b) categoria o categorie per cui è stato adottato un intervento normativo definitivo e, per ciscuna categoria:

     (i) uso o usi proibiti dall'intervento normativo definitivo;

     (ii) uso o usi che restano consentiti;

     (iii) stima, ove disponibile, delle quantità dell'elemento chimico prodotto, importato, esportato e usato;

     (c) indicazione, nella misura del possibile, della probabile importanza dell'intervento normativo definitivo per altri Stati e regioni;

     (d) altre informazioni pertinenti che possono riguardare:

     (i) la valutazione degli effetti socio-economici dell'intervento normativo definitivo;

     (ii) le informazioni sulle alternative ed i loro rischi, ove disponibili, quali:

     - stragegie integrate di gestione dei pesticidi;

     - prassi e processi industriali, compresa la tecnologia più pulita.

 

     Allegato II

     CRITERI PER L'INCLUSIONE DEI PRODOTTI CHIMICI VIETATI O RIGOROSAMENTE LIMITATI NELL'ALLEGATO III

     Nell'esaminare le notifiche trasmesse dal Segretariato in base al paragrafo 5 dell'Articolo 5, il Comitato per l'Analisi dei Prodotti Chimici:

     (a) confermerà che l'intervento normativo definitivo è stato adottato al fine di proteggere la salute dell'uomo o l'ambiente;

     (b) stabilirà che l'intervento normativo definitivo è stato adottato conseguentemente ad una valutazione del rischio. La valutazione si baserà su un esame dei dati scientifici nel contesto delle condizioni prevalenti nella Parte in questione. A tal fine, la documentazione fornita dimostrerà che:

     (i) i dati sono stati prodotti seguendo metodi scientificamente riconosciuti;

     (ii) l'esame dei dati è stata effettuata e documentata in base a principi e procedure scientifiche generalmente riconosciute;

     (iii) l'iniziativa normativa definitiva era fondata su una valutazione del rischio che teneva conto delle condizioni prevalenti all'interno della Parte che adottava l'iniziativa;

     (c) valuterà se l'iniziativa normativa definitiva offre una base sufficientemente vasta per meritare l'inserimento nell'elenco degli elementi chimici dell'Allegato III, tenendo conto dei seguenti fattori:

     (i) se l'iniziativa normativa definitiva ha comportato, ovvero avrebbe dovuto comportare, una significativa diminuzione della quantità del prodotto chimico usato o del numero degli usi che di esso si fanno;

     (ii) se l'iniziativa normativa definitiva ha comportato, ovvero avrebbe dovuto comportare, una reale o significativa riduzione del rischio per la salute dell'uomo o per l'ambiente della Parte che ha presentato la notifica;

     (iii) se le considerazioni che hanno condotto all'adozione dell'intervento normativo definitivo sono applicabili solo in un'area geografica limitata o in altre circostanze limitate;

     (iv) se esistono prove di commercio internazionale in corso del prodotto chimico;

     (d) terrà conto del fatto che l'errato uso intenzionale in se stesso non è un buon motivo per inserire il prodotto chimico nell'elenco dell'Allegato III.

 

     Allegato III

     PRODOTTI CHIMICI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DEL CONNESSO INFORMATO A PRIORI

Elemento chimico

Relativo numero CAS

Categoria

2,4,5 - T

93-76-5

Pesticida

Aldrina

309-00-2

Pesticida

Captafol

2425-06-1

Pesticida

Clordano

57-74-9

Pesticida

Clordimeformio

6164-98-3

Pesticida

Clorobenzilato

510-15-6

Pesticida

DDT

50-29-3

Pesticida

Dieldrina

60-57-1

Pesticida

Dinoseb e sale di dinoseb

88-85-7

Pesticida

1,2-dibrometano (EDB)

106-93-4

Pesticida

Fluoroacetamide

640-19-7

Pesticida

HCH (isomeri misti)

608-73-1

Pesticida

Eptacloro

76-44-8

Pesticida

Esaclorobenzene

118-74-1

Pesticida

Lindano

58-89-9

Pesticida

Composti di mercurio, compresi quelli inorganici, composti di mercurio di alchile e composti di mercurio di alchilossialchile e di arile

 

Pesticida

Pentaclorofenolo

87-86-5

Pesticida

Monocrotofo (formule del liquido solubile della sostanza che superano l'ingrediente attivo/l di 600 g.)

6923-22-4

Formula di pesticida gravemente pericoloso

Metamidofo (formule del liquido solubile della sostanza che superano l'ingrediente attivo/l di 600 g.)

10265-92-6

Formula di pesticida gravemente pericoloso

Fosfamidone (formule del liquido solubile della sostanza che superano l'ingrediente attivo/l di 1000 g.)

13171-21-6 (miscela, isomeri (E) & (Z)) 23783-98-4 (isomero (Z)) 297-99-4 (isomero (E))

Formula di pesticida gravemente pericoloso

Metil-paratione (concentrati emulsionabili (EC) con ingrediente attivo del 19,5%, 40%, 50% e 60% e polvere contenente ingrediente attivo del 1,5%, 2% e 3%)

298-00-0

Formula di pesticida gravemente pericoloso

Paratione (sono comprese tutte le formule - aerosol, polvere (DP), concentrato emulsionabile (EC), (granuli (GR) e polveri bagnabili - di questa sostanza, ad eccezione delle sospensioni in capsula (CS))

56-38-2

Formula di pesticida gravemente pericoloso

Crocidolite

12001-28-4

Industriale

Bifenili polibrominati (PBB)

36355-01-8 (esa-) 27858-07-7 (otta-) 13654-09-6 (deca-)

Industriale

Bifenili policlorinati (PCB)

1336-36-3

Industriale

Terfenili policlorinati (PCT)

61788-33-8

Industriale

Tris (2,3- dibromopropile) fosfato

126-72-7

Industriale

 

     Allegato IV

     INFORMAZIONI E CRITERI PER L'INSERIMENTO DELLE FORMULE DI PESTICIDI GRAVEMENTE PERICOLOSI NELL'ELENCO DELL'ALLEGATO III

     Parte 1. Documentazione richiesta alla Parte proponente

     Le proposte presentate in base al paragrafo 1 dell'Articolo 6 conterranno un'adeguata documentazione con le seguenti informazioni:

     (a) denominazione della formula del pesticida pericoloso;

     (b) nome dell'ingrediente o degli ingredienti attivi contenute nella formula;

     (c) quantità relativa di ciascun ingrediente attivo contenuto nella formula;

     (d) tipo di formula;

     (e) denominazioni commerciali e nomi dei produttori, ove disponibili;

     (f) schemi d'uso comuni e riconosciuti della formula per la Parte che propone;

     (g) una chiara descrizione degli incidenti relativi al problema, comprese le conseguenze negative ed il modo in cui è stata usata la formula;

     (h) i provvedimenti normativi, amministrativi o di altro genere che la Parte che propone ha adottato o intende adottare in risposta a tali incidenti.

     Parte 2. Informazioni che raccoglierà il Segretariato

     In base al paragrafo 3 dell'Articolo 6, il Segretariato raccoglierà le informazioni relative alla formula, comprensive di quanto segue:

     (a) le proprietà psico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche della formula;

     (b) l'esistenza di restrizioni al trattamento o all'applicatore in altri Stati;

     (c) informazioni su incidenti relativi alla formula in altri Stati;

     (d) informazioni presentate da altre Parti, organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative o altre fonti importanti, nazionali o internazionali;

     (e) valutazioni del rischio e/o del pericolo, ove disponibili;

     (f) indicazioni, ove disponibili, dell'entità dell'uso della formula, quali il numero di registrazioni o produzioni o la quantità di vendite;

     (g) altre formule dei pesticidi in questione, e di eventuali incidenti relativi a tali formule;

     (h) prassi di controllo dei pesticidi alternative;

     (i) altre informazioni che il Comitato per l'Analisi dei Prodotti Chimici potrà individuare e ritenere rilievanti.

     Parte 3. Criteri per includere formule di pesticidi gravemente pericolosi nell'Allegato III

     Nell'esaminare le proposte inoltrate dal Segretariato in conformità al paragrafo 5 dell'Articolo 6, il Comitato per l'Analisi dei Prodotti Chimici terrà conto di quanto segue:

     (a) l'affidabilità delle prove che indicano che l'uso della formula, conforme alle prassi comuni o riconosciute dalla Parte che propone, ha dato luogo agli incidenti denunciati;

     (b) l'importanza di tali incidenti per altri Stati che presentano clima, condizioni e schemi di uso della formula simili;

     (c) l'esistenza di restrizioni sul trattamento o sull'applicatore che riguardano tecnologie o tecniche che non possono essere ragionevolmente o ampiamente applicate in Stati che non dispongono delle necessarie infrastrutture;

     (d) l'entità degli effetti denunciati in relazione alla quantità di formule usate;

     (e) che l'errato uso intenzionale non è in se stesso un motivo adeguato per includere una formula nell'elenco dell'Allegato III.

 

     Allegato V

     INFORMAZIONI NECESSARIE PER LE NOTIFICHE DELLE ESPORTAZIONI

     1. Le notifiche per le esportazioni conterranno le seguenti informazioni:

     (a) nome e indirizzo delle autorità designate competenti della Parte che esporta e di quella che importa;

     (b) data di esportazione prevista verso la Parte che importa;

     (c) nome dell'elemento chimico vietato o rigorosamente limitato e sintesi delle informazioni specificate in Allegato I che devono essere fornite al Segretariato in conformità con l'Articolo 5. Nel caso in cui più di un tale elemento chimico sia compreso in una miscela o preparazione, tali informazioni saranno fornite per ogni elemento chimico;

     (d) una dichiarazione che indichi, se conosciuta, la categoria prevista dell'elemento chimico ed il suo uso previsto all'interno di quella categoria nella Parte importatrice;

     (e) informazioni sulle misure cautelative per ridurre l'esposizione all'elemento chimico e la sua emissione;

     (f) in caso di miscela o di preparato, la concentrazione dell'elemento o degli elementi chimici vietati o rigorosamente limitati in questione;

     (g) nome e indirizzo dell'importatore;

     (h) tutte le ulteriori informazioni a disposizione dell'autorità nazionale designata competente della Parte esportatrice che potrebbero essere utili all'autorità nazionale designata della Parte importatrice.

     2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la Parte esportatrice fornirà le ulteriori informazioni specificate in Allegato I, e che potrebbero essere necessarie per la Parte importatrice.

     Certifico con la presente che il testo che precede è la copia autentica della Convenzione di Rotterdam sulla Procedura del Consenso Informato a Priori per taluni Prodotti Chimici e Pesticidi Pericolosi nel Commercio Internazionale, adottata a Rotterdam, Paesi Bassi, il 10 settembre 1998, il cui originale è depositato presso il Segretario Generale delle Nzioni Unite.