§ 98.1.27333- Legge 14 maggio 2002, n. 94.
Integrazione all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di applicazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/05/2002
Numero:94


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 110, comma 5, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 136.832,00 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.27333- Legge 14 maggio 2002, n. 94.

Integrazione all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari

(G.U. 17 maggio 2002, n. 114)

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 110, comma 5, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti".

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 136.832,00 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.