§ 98.1.27229 - Legge 22 giugno 2000, n. 192.
Modifica dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile


Settore:Normativa nazionale
Data:22/06/2000
Numero:192


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.27229 - Legge 22 giugno 2000, n. 192.

Modifica dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile

(G.U. 12 luglio 2000, n. 161)

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

     "Art. 13 (Abrogazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e per acquistare beni stabili). - 1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresì abrogati l'articolo 600, il quarto comma dell'articolo 782 e l'articolo 786 del codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".

     2. L'articolo 473 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 473 (Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti). - L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.

     Il presente articolo non si applica alle società".

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.