§ 98.1.27103 - Legge 9 maggio 1997, n. 122.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti.


Settore:Normativa nazionale
Data:09/05/1997
Numero:122


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge


§ 98.1.27103 - Legge 9 maggio 1997, n. 122.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti.

(G.U. 10 maggio 1997, n. 107)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 1997, N. 50.

     L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     "Art. 1 (Disposizioni in materia di rimborsi di imposta agli intestatari di conto fiscale). - 1. I rimborsi erogati dal concessionario della riscossione agli intestatari di conto fiscale non possono eccedere, per l'anno 1997, il limite di lire 500 milioni. Tale limite si applica anche ai rimborsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state presentate le relative richieste e non sono scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso stesso, ad esclusione di quelli già parzialmente erogati.

     2. Per le richieste di rimborso eccedenti l'importo di lire 500 milioni si procede comunque all'erogazione degli importi richiesti fino a tale limite.

     3. E' facoltà del contribuente sostituire la garanzia prestata con altra per il minor importo rimborsabile. L'imposta pagata sul premio della eventuale polizza fideiussoria sostituita sarà oggetto di conguaglio, a favore delle società di assicurazione, in sede del primo versamento delle imposte sulle assicurazioni previste dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, successivo a quello di sostituzione con obbligo di restituzione al contribuente".

     All'articolo 2:

     la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il commercio di prodotti editoriali)";

     i commi 1 e 3 sono soppressi.

     All'articolo 3:

     al comma 1, le parole: "con riferimento a" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente alle"; le parole: "disagio economico o sociale" sono sostituite dalle seguenti: "disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale".

     All'articolo 4:

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni di fusione e scissione che interessino le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

     1-ter. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'articolo 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

     ''6-bis) alle società con un numero di soci non inferiore a 100'' ".

     L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5 (Tariffe elettriche). - 1. Fino a quando l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non avrà assunto le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, restano in vigore le norme in materia come applicate alla data del 31 dicembre 1996, con le modifiche di cui ai commi successivi.

     2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ridetermina, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti n. 15 del 14 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1993, e n. 17 del 29 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, ferma restando l'articolazione delle tariffe.

     3. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato secondo le procedure stabilite dall'Autorità stessa ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e in base ad una nuova istruttoria che accerti l'entità complessiva delle modificazioni giustificate, alla data dei provvedimenti adottati dal Comitato interministeriale dei prezzi di cui al comma 2, dal rispetto degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio, armonizzati con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come indicati nell'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 481 del 1995.

     4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'assumere le determinazioni di cui al comma 2, stabilisce anche le modalità secondo le quali le imprese esercenti il servizio elettrico effettueranno nei confronti di ciascun utente un eventuale conguaglio, a decorrere dall'esercizio 1998, tale da compensare differenze tra gli introiti tariffari verificatisi durante la vigenza del citato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15 del 1993 e quelli determinati in base all'istruttoria di cui al comma 3".