§ 98.1.27100 - Legge 25 marzo 1997, n. 72.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/03/1997
Numero:72


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 98.1.27100 - Legge 25 marzo 1997, n. 72. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron. Proroga della partecipazione italiana alla missione in Bosnia-Erzegovina.

(G.U. 28 marzo 1997, n. 73)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1997, N. 12.

     All'articolo 4, comma 1, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 1, 2 e 3".

     Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

     "Art. 4-bis. - 1. Al fine di continuare ad assicurare il rispetto dell'accordo di pace sottoscritto tra i Presidenti della Serbia, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia il giorno 15 dicembre 1995 a Parigi, è autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni NATO nella Bosnia-Erzegovina, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1088 del 12 dicembre 1996.

     2. Ai fini indicati nel comma 1 è prorogata fino al 31 dicembre 1997 la presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, fermo quanto previsto dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, anche in materia di trattamento economico.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 200.598.000.000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1997, n. 33".

     Nel titolo è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Proroga della partecipazione italiana alla missione in Bosnia-Erzegovina".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.