§ 98.1.27090 - Legge 31 dicembre 1996, n. 678.
Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:31/12/1996
Numero:678


Sommario
Art. 1.      1. Per il triennio 1996-1998 è attribuito all'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale", con sede in Milano, un contributo di lire 150 milioni annui
Art. 2.      1. A decorrere dall'anno 1999 il contributo previsto dall'articolo 1 può essere rideterminato con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge [...]
Art. 3.      1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenta al Ministero di grazia e giustizia una [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 150 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede per il triennio 1996-1998 mediante riduzione [...]


§ 98.1.27090 - Legge 31 dicembre 1996, n. 678.

Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

(G.U. 10 gennaio 1997, n. 7)

 

     Art. 1.

     1. Per il triennio 1996-1998 è attribuito all'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale", con sede in Milano, un contributo di lire 150 milioni annui.

 

          Art. 2.

     1. A decorrere dall'anno 1999 il contributo previsto dall'articolo 1 può essere rideterminato con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenta al Ministero di grazia e giustizia una relazione delle attività svolte con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'Istituto.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 150 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede per il triennio 1996-1998 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzazione "Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.