§ 98.1.27065 - Legge 7 novembre 1996, n. 569.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/11/1996
Numero:569


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di [...]


§ 98.1.27065 - Legge 7 novembre 1996, n. 569. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996.

(G.U. 8 novembre 1996, n. 262)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996, è convertito in legge con modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 luglio 1996, n. 366.

 

 

     ALLEGATO

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 1996, N. 467.

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: "per quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 1997";

     al comma 5, le parole: "30 novembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1997";

     al comma 6, le parole: "di quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 1997";

     al comma 8, le parole: "30 novembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1997";

     al comma 12, ultimo periodo, le parole da: "ed il trentesimo giorno" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "ed il 6 ottobre 1996".

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole: "30 ottobre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1996";

     il comma 6 è sostituito dal seguente:

     "6. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione di cui al comma 5 avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza della sospensione medesima e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di novembre 1996 in cinque rate. Nel caso di versamenti effettuati entro le date del 20 e 23 giugno 1996 non si dà luogo a rimborsi";

     il comma 7 è soppresso.

     All'articolo 3:

     al comma 2, dopo le parole: "periodo sopraindicato", sono inserite le seguenti: ", compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 19 giugno 1996, per i residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa-Carrara, e prima del 22 giugno 1996, per i residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone".

     All'articolo 4, al comma 1, le parole: "all'anno 1996" sono sostituite dalle seguenti: "agli anni 1996 e 1997".

     Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

     "Art. 5-bis (Norma di copertura). - 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, ad eccezione del comma 8, si fa fronte nei limiti di lire 3 miliardi per l'anno 1996 a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del medesimo anno, e quanto a lire 500 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando, nella rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la finalizzazione 'Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale".

     All'articolo 6, comma 1, le parole: "il 30 settembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 gennaio 1997".

     Dopo l'articolo 6, sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 6-bis (Utilizzo di disponibilità di bilancio). - 1. Le disponibilità iscritte in conto residui sui capitoli 9004, 9087 e 9088 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno 1996 e non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.

     Art. 6-ter (Delocalizzazione di impianti industriali). - 1. Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree individuate dalle ordinanze numeri 2396, 2449 e 2451 datate rispettivamente 20 dicembre 1994, 25 e 27 giugno 1996 per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nelle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994, si rende necessaria la delocalizzazione degli impianti industriali ivi ubicati al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e/o a cose.

     2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 la GEPI S.p.a. predispone un piano di intervento articolato, d'intesa con le regioni interessate e con il Dipartimento della protezione civile, nel quale sia prevista la possibilità di attingere anche a finanziamenti agevolati e comunitari nell'ambito del quadro di sostegno 1994-1999, obiettivo 2, nel quale gli interventi hanno carattere prioritario.

     3. Per gli interventi di cui al comma 1 la GEPI S.p.a. è autorizzata ad intervenire a valere sulle disponibilità di cui al comma 3 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

     4. Per l'attuazione degli interventi nelle aree individuate dalle ordinanze di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad adottare specifiche ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

     5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà stabilire criteri e modalità di intervento della GEPI S.p.a., anche in deroga alla normativa che ne disciplina l'attività".


[1] L'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha abrogato l'art. 4.