§ 98.1.27059 - Legge 26 settembre 1996, n. 507.
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/09/1996
Numero:507


Sommario
Art. 1.      1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.27059 - Legge 26 settembre 1996, n. 507.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.

(G.U. 30 settembre 1996, n. 229)

 

 

     Art. 1.

     1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3-bis. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, è stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale";

     b) al comma 1 dell'articolo 3 le lettere a) e b) sono abrogate;

     c) il comma 4 dell'articolo 13 è abrogato.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.